Sentenza 123/1962 (ECLI:IT:COST:1962:123)
Massima numero 1682
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  13/12/1962;  Decisione del  13/12/1962
Deposito del 28/12/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1680  1681  1683  1684  1685  1686


Titolo
SENT. 123/62 C. LAVORO (RAPPORTO DI) - ABBANDONO COLLETTIVO DI PUBBLICI UFFICI, IMPIEGHI, SERVIZI E LAVORI - PUNIBILITA' DELLO SCIOPERO ECONOMICO DEI LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 330 CODICE PENALE - ESCLUSIONE.

Testo
I servizi pubblici del genere di quelli considerati nell'art. 330 C.P. non rivestono il grado di importanza sufficiente a provocare, con la lesione di interessi generali che trovano diretta protezione in principi consacrati nella Costituzione, la perdita dell'esercizio del potere garantito dall'art. 40 della Costituzione. Da cio' consegue che ai lavoratori addetti a tali servizi, ove si mettano in sciopero, non possano venire inflitte le sanzioni previste dall'art. 330 del Codice penale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 40

Altri parametri e norme interposte