Sentenza 123/1962 (ECLI:IT:COST:1962:123)
Massima numero 1683
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  13/12/1962;  Decisione del  13/12/1962
Deposito del 28/12/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1680  1681  1682  1684  1685  1686


Titolo
SENT. 123/62 D. LAVORO (RAPPORTO DI) - SCIOPERO E SERRATA - LEGITTIMITA' - LIMITI.

Testo
Lo sciopero di cui all'art. 40 e' legittimo solo quando sia rivolto a conseguire fini di carattere economico, secondo si puo' desumere, fra l'altro, dalla collocazione del medesimo sotto il titolo III della I parte della Costituzione, che si intitola appunto ai rapporti economici. La tutela concessa a tali rapporti non rimane pero' circoscritta alle sole rivendicazioni di indole meramente salariale, ma si estende a tutte quelle riguardanti il complesso degli interessi dei lavoratori che trovano disciplina nelle norme racchiuse sotto tale titolo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 40

Altri parametri e norme interposte