Sentenza 123/1962 (ECLI:IT:COST:1962:123)
Massima numero 1684
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
13/12/1962; Decisione del
13/12/1962
Deposito del 28/12/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 123/62 E. LAVORO (RAPPORTO DI) - SCIOPERO E SERRATA - INAPPLICABILITA' DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 504 C.P. NEL CASO DI SCIOPERO ECONOMICO - SCIOPERO POLITICO.
SENT. 123/62 E. LAVORO (RAPPORTO DI) - SCIOPERO E SERRATA - INAPPLICABILITA' DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 504 C.P. NEL CASO DI SCIOPERO ECONOMICO - SCIOPERO POLITICO.
Testo
Le sanzioni comminate dall'art. 504 C.P. non si rendono applicabili nel caso di scioperi promossi da fini economici, in cui la pretesa degli scioperanti si faccia valere di fronte alla pubblica autorita' che assume la qualita' di parte del rapporto di lavoro, allo scopo di ottenere che la disciplina di quest'ultimo venga modificata a favore dei dipendenti. La differenziazione operata dal legislatore penale - che emerge mettendo a confronto l'art. 504 C.P. con il precedente art. 503 - fra l'ipotesi della generica pressione esercitata sulla pubblica autorita' e quella di sciopero politico mostra come la pressione stessa debba apprezzarsi diversamente secondo che venga effettuata allo scopo di ottenere provvedimenti che attengono all'indirizzo generale del Governo (e quindi senza alcun collegamento con l'ipotesi dell'art. 40), o invece altri i quali, per essere suscettibili di incidere in modo diretto sul settore del lavoro subordinato e sul rapporto che disciplina quest'ultimo, possono giovarsi della tutela costituzionale.
Le sanzioni comminate dall'art. 504 C.P. non si rendono applicabili nel caso di scioperi promossi da fini economici, in cui la pretesa degli scioperanti si faccia valere di fronte alla pubblica autorita' che assume la qualita' di parte del rapporto di lavoro, allo scopo di ottenere che la disciplina di quest'ultimo venga modificata a favore dei dipendenti. La differenziazione operata dal legislatore penale - che emerge mettendo a confronto l'art. 504 C.P. con il precedente art. 503 - fra l'ipotesi della generica pressione esercitata sulla pubblica autorita' e quella di sciopero politico mostra come la pressione stessa debba apprezzarsi diversamente secondo che venga effettuata allo scopo di ottenere provvedimenti che attengono all'indirizzo generale del Governo (e quindi senza alcun collegamento con l'ipotesi dell'art. 40), o invece altri i quali, per essere suscettibili di incidere in modo diretto sul settore del lavoro subordinato e sul rapporto che disciplina quest'ultimo, possono giovarsi della tutela costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 40
Altri parametri e norme interposte