Sentenza 123/1962 (ECLI:IT:COST:1962:123)
Massima numero 1686
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  13/12/1962;  Decisione del  13/12/1962
Deposito del 28/12/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1680  1681  1682  1683  1684  1685


Titolo
SENT. 123/62 G. LAVORO (RAPPORTO DI) - SCIOPERO E SERRATA - DIRITTO PENALE - LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEGLI ARTT. 330, 504, 505 CODICE PENALE. PRONUNCIE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - DISAPPLICAZIONE DEMANDATA AL GIUDICE DI MERITO DI NORME DI CUI LA CORTE COSTITUZIONALE ABBIA SOTTOLINEATO ASPETTI DI INCOSTITUZIONALITA', PUR NON DICHIARANDOLE ILLEGITTIME.

Testo
Gli artt. 330, 504, 505 C.P., pur presentando aspetti di incostituzionalita', non possono essere dichiarati costituzionalmente illegittimi, in quanto le norme consacrate in tali articoli, data la genericita' della loro formulazione, racchiudono ipotesi di abbandono del lavoro allo scopo di turbarne la continuita' e regolarita', le quali, non rivestendo i caratteri propri dello sciopero economico, non sono sufficienti a sottrarre gli scioperanti alle sanzioni penali nelle norme stesse previste. Sicche' compete al giudice di merito disapplicare tali norme in tutti quei casi rispetto ai quali l'accertamento degli elementi di fatto conduca a far ritenere che lo sciopero costituisca valido esercizio del diritto garantito dall'art. 40, ed a rendere in conseguenza possibile l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 51 Codice penale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 40

Altri parametri e norme interposte