Sentenza 124/1962 (ECLI:IT:COST:1962:124)
Massima numero 1687
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  13/12/1962;  Decisione del  13/12/1962
Deposito del 28/12/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1688  1689  1690  1691  1692  1693


Titolo
SENT. 124/62 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - POTERI DELLA CORTE.

Testo
Alla Corte costituzionale non e' consentito modificare l'oggetto dell'ordinanza di rimessione. Essa puo' tuttavia interpretarne il testo onde desumere la sussistenza, la sufficienza ed il contenuto del giudizio di rilevanza da effettuare ai sensi dell'art. 23 legge n. 87 del 1953: nell'ipotesi in cui sia denunziata alla Corte la illegittimita' di una norma non nell'opinione della possibilita' di una sua applicazione autonoma alla fattispecie, bensi' attribuendo alla questione concernente tale norma carattere strumentale rispetto alla risoluzione di altra questione di legittimita' costituzionale, che e' la sola sostanzialmente decisiva ai fini della definizione del giudizio, ben puo' la Corte concentrare il proprio esame su questa sola questione, una volta che abbia individuato nella stessa l'oggetto effettivo della denunzia del giudice a quo, ed abbia chiarito la carenza di un inscindibile collegamento tra le due questioni. (Nel caso di specie, nel corso di un procedimento penale per ammutinamento ex art. 1105 cod. navig., era stata sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 330 c.p., nell'assunto che presupposto necessario per l'incriminabilita' ai sensi dell'art. 1105 cod. navig. dei marittimi scioperanti fosse l'applicabilita' ad essi dell'art. 330 c.p. La Corte costituzionale, rilevato che l'articolo 1105 cod. navig. ha per oggetto una fattispecie specifica, e che quindi era solo alla stregua di questa norma che doveva procedersi al giudizio penale senza che l'articolo 330 c.p. fungesse neppure da presupposto, interpretava l'ordinanza di rinvio nel senso che la questione di legittimita' sollevata concerneva l'art. 1105 cod. navig.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 40

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23