Sentenza 124/1962 (ECLI:IT:COST:1962:124)
Massima numero 1688
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  13/12/1962;  Decisione del  13/12/1962
Deposito del 28/12/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1687  1689  1690  1691  1692  1693


Titolo
SENT. 124/62 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - SCIOPERO E SERRATA - DIPENDENTI DA IMPRESE CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI - MARITTIMI.

Testo
Allo stato attuale della legislazione il diritto di sciopero non puo' essere disconosciuto (quanto meno nel senso che dal suo esercizio non puo' conseguire l'applicazione di sanzioni penali) nei confronti dei dipendenti da imprese che gestiscano servizi pubblici, i quali non siano da ritenere attinenti alla soddisfazione di esigenze assolutamente essenziali alla vita della collettivita' nazionale. In conseguenza i dipendenti stessi devono andare esenti da pena se l'abbandono del servizio sia stato promosso dall'intento di conseguire un mutamento delle condizioni del rapporto di lavoro. La titolarita' del diritto di sciopero non puo' essere disconosciuta, in via di massima, neppure nei confronti dei marittimi, anche nell'ipotesi che essi siano legati da contratto di arruolamento con imprese esercenti sovvenzionate.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 40

Altri parametri e norme interposte