Sentenza 124/1962 (ECLI:IT:COST:1962:124)
Massima numero 1690
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  13/12/1962;  Decisione del  13/12/1962
Deposito del 28/12/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1687  1688  1689  1691  1692  1693


Titolo
SENT. 124/62 D. LAVORO (RAPPORTO DI) - SCIOPERO E SERRATA - LIMITI - PREGIUDIZIO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - CAUTELE NECESSARIE.

Testo
Se e' vero che inerisce all'essenza dello sciopero, in quanto rivolto ad esercitare una coazione sul datore di lavoro, il fatto del pregiudizio da esso derivabile a carico di questi, e' anche vero che tale pregiudizio non puo' risultare diverso o maggiore di quello necessariamente inerente alla pura e semplice sospensione dell'attivita' lavorativa. Da cio' discende che l'indizione dello sciopero rimane condizionata all'adempimento dell'obbligo dei lavoratori di abbandonare il lavoro solo dopo aver adottato tutte quelle cautele le quali si palesino necessarie ad evitare il pericolo o della distruzione degli impianti (essendo inammissibile, e contrario allo stesso interesse cui tende l'autotutela di categoria, che lo sciopero abbia per effetto di compromettere la futura ripresa del lavoro), oppure della produzione di danni alle persone o ai beni dello stesso datore, o a piu' forte ragione, dei terzi.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 40

Altri parametri e norme interposte