Sentenza 124/1962 (ECLI:IT:COST:1962:124)
Massima numero 1691
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  13/12/1962;  Decisione del  13/12/1962
Deposito del 28/12/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1687  1688  1689  1690  1692  1693


Titolo
SENT. 124/62 E. LAVORO (RAPPORTO DI) - RAPPORTO DI LAVORO NAUTICO - PARTICOLARE DISCIPLINA.

Testo
La natura del mezzo col quale si svolge la navigazione e' tale da rendere possibile in ogni momento, dopo l'inizio del viaggio e fino al compimento del medesimo, il verificarsi di eventi atti a mettere in pericolo la nave. Corrisponde a tale situazione di pericolo imminente ed alla conseguente peculiarita' del tipo di impresa costituito dall'armamento navale, la speciale disciplina che, tradizionalmente ed in tutti i paesi, e' dettata per il lavoro che si svolge a bordo, e che si estende, in via piu' generale, ad ogni specie di attivita' ivi esplicabile, e cosi', per es. vale, anche per quella degli stessi passeggeri. La specialita' del rapporto di lavoro nautico cui si e' accennato comincia a trovare espressione ancor prima del momento dell'imbarco, richiedendo il codice della navigazione (art. 118), come presupposto pel contratto di arruolamento, l'iscrizione di coloro che aspirano a stipularlo in apposite "matricole" o registri tenuti da uffici statali, e si esplica successivamente sia con la partecipazione, con funzione probatoria, di un organo dello Stato alla stipulazione del contratto medesimo, che deve effettuarsi mediante apposito forma, richiesta ad substantiam (art. 328 cod. navig.); sia con una serie di particolari doveri, tali da fare assimilare lo status del marittimo, limitatamente al periodo dell'imbarco, a quello caratteristico del personale militare o militarizzato. Infatti si verifica la sottoposizione del medesimo ad un rigido rapporto di gerarchia, che fa capo non gia' al datore di lavoro con il quale si e' stipulato l'ingaggio, bensi' al comandante della nave, e che risulta garantito dal conferimento a questi (ed a volte pure a titolari di uffici statali) di un potere disciplinare, suscettibile di estrinsecarsi anche con l'inflizione di sanzioni restrittive della liberta' personale (art. 1252 nn. 1 e 2 cod. navig.), e perfino con l'inibizione temporanea o permanente dell'esercizio della professione di marittimo (stesso articolo, nn. 4 e 5); ed e' altresi' vincolato ad una serie di prestazioni straordinarie che esulano dal diritto comune (come per es. sono quelle degli artt. 491-493, 812 cod. navig.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte