Sentenza 124/1962 (ECLI:IT:COST:1962:124)
Massima numero 1693
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
13/12/1962; Decisione del
13/12/1962
Deposito del 28/12/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 124/62 G. LAVORO (RAPPORTO DI) - SCIOPERO E SERRATA - MARITTIMI - AMMUTINAMENTO - PROFILO PUBBLICISTICO DEL RAPPORTO DI LAVORO NAUTICO - PARTICOLARITA' DEI BENI TUTELATI DALL'ART. 1105 N. 1 COD. NAV. - SUPREMAZIA DEL COMANDANTE DURANTE LA NAVIGAZIONE.
SENT. 124/62 G. LAVORO (RAPPORTO DI) - SCIOPERO E SERRATA - MARITTIMI - AMMUTINAMENTO - PROFILO PUBBLICISTICO DEL RAPPORTO DI LAVORO NAUTICO - PARTICOLARITA' DEI BENI TUTELATI DALL'ART. 1105 N. 1 COD. NAV. - SUPREMAZIA DEL COMANDANTE DURANTE LA NAVIGAZIONE.
Testo
Il rapporto di lavoro nautico, pur poggiando su una base di diritto privato, si colora tuttavia di uno spiccato aspetto pubblicistico e la sua disciplina e' indirizzata alla conservazione del patrimonio navigante e, piu' ancora, dell'integrita' fisica e della vita delle persone imbarcate. Garante della soddisfazione di tale fine e' il comandante della nave, e se l'assunzione della responsabilita' a lui spettante importa che egli goda, oltre che della pienezza del potere di comando, del prestigio morale necessario al suo efficace esercizio, ne deriva l'esigenza di reprimere ogni specie di comportamento suscettibile di ledere l'uno o l'altro. Alla assolutezza della supremazia del comandante durante la navigazione deve farsi corrispondere un ugualmente esteso stato di assoggettamento dell'equipaggio, che non puo' non venire assicurato da apposite sanzioni. A siffatta finalita' sono appunto rivolte le norme del cap. III, titolo II cod. navig., fra le quali e' compreso l'art. 1105 cod. navig., rivolto a reprimere ogni specie di trasgressione agli ordini del comandante, data la potenzialita' racchiusa in ciascuna di esse di recare attentato alla preservazione dei beni indicati. Che la norma abbia di mira, in modo puro e semplice, la conservazione della disciplina di bordo e l'autorita' del comandante, facendo astrazione dalle finalita' che possono avere ispirata la disobbedienza ai suoi ordini, e che quindi non debba rimanere preclusa la sua applicazione anche quando si riscontri la legittimita' del fine (quale sarebbe quello di effettuare uno sciopero economico), si desume agevolmente dal suo confronto con l'art. 1106, n. 2, nel quale si considera quale circostanza aggravante il fatto che la disobbedienza stessa sia diretta ad interrompere la navigazione o a compromettere la sicurezza della nave. Dalla particolarita' dei beni tutelati dall'art. 1105 cod. navig., e non da altri motivi, discende la legittimita' costituzionale di tale articolo nei confronti dell'art. 40 Cost. L'art. 1105, mentre non incide sulla titolarita' del diritto garantito dall'art. 40 Cost., ha riguardo solo a situazioni temporanee che, finche' durano, appaiono incompatibili con l'esplicazione del diritto medesimo.
Il rapporto di lavoro nautico, pur poggiando su una base di diritto privato, si colora tuttavia di uno spiccato aspetto pubblicistico e la sua disciplina e' indirizzata alla conservazione del patrimonio navigante e, piu' ancora, dell'integrita' fisica e della vita delle persone imbarcate. Garante della soddisfazione di tale fine e' il comandante della nave, e se l'assunzione della responsabilita' a lui spettante importa che egli goda, oltre che della pienezza del potere di comando, del prestigio morale necessario al suo efficace esercizio, ne deriva l'esigenza di reprimere ogni specie di comportamento suscettibile di ledere l'uno o l'altro. Alla assolutezza della supremazia del comandante durante la navigazione deve farsi corrispondere un ugualmente esteso stato di assoggettamento dell'equipaggio, che non puo' non venire assicurato da apposite sanzioni. A siffatta finalita' sono appunto rivolte le norme del cap. III, titolo II cod. navig., fra le quali e' compreso l'art. 1105 cod. navig., rivolto a reprimere ogni specie di trasgressione agli ordini del comandante, data la potenzialita' racchiusa in ciascuna di esse di recare attentato alla preservazione dei beni indicati. Che la norma abbia di mira, in modo puro e semplice, la conservazione della disciplina di bordo e l'autorita' del comandante, facendo astrazione dalle finalita' che possono avere ispirata la disobbedienza ai suoi ordini, e che quindi non debba rimanere preclusa la sua applicazione anche quando si riscontri la legittimita' del fine (quale sarebbe quello di effettuare uno sciopero economico), si desume agevolmente dal suo confronto con l'art. 1106, n. 2, nel quale si considera quale circostanza aggravante il fatto che la disobbedienza stessa sia diretta ad interrompere la navigazione o a compromettere la sicurezza della nave. Dalla particolarita' dei beni tutelati dall'art. 1105 cod. navig., e non da altri motivi, discende la legittimita' costituzionale di tale articolo nei confronti dell'art. 40 Cost. L'art. 1105, mentre non incide sulla titolarita' del diritto garantito dall'art. 40 Cost., ha riguardo solo a situazioni temporanee che, finche' durano, appaiono incompatibili con l'esplicazione del diritto medesimo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 40
Altri parametri e norme interposte