Sentenza 125/1962 (ECLI:IT:COST:1962:125)
Massima numero 1694
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  13/12/1962;  Decisione del  13/12/1962
Deposito del 28/12/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 125/62. RIFORMA FONDIARIA E AGRARIA - CONSISTENZA DELLA PROPRIETA' TERRIERA PRIVATA - ACCERTAMENTO ALLA DATA DEL 15 NOVEMBRE 1949 - VARIAZIONI CATASTALI REGISTRATE ANTERIORMENTE A TALE DATA MA NON ANCORA DEFINITIVE - IRRILEVANZA - D.P.R. 18 DICEMBRE 1951, N. 1644 - DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI SCORPORO SULLA BASE DI VARIAZIONE NON DEFINITIVA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il D.P.R. 18 dicembre 1951, n. 1644, avendo tenuto conto - ai fini della determinazione della quota espropriabile - di variazioni dei dati catastali apportate di ufficio in data anteriore al 15 novembre 1949, ma notificate agli espropriati in data successiva e' costituzionalmente illegittimo. Infatti i nuovi accertamenti catastali non potevano ritenersi operanti ai fini dell'esproprio, in quanto, alla data anzidetta, non erano da considerare definitivamente acquisiti ai registri del catasto secondo il sistema che regola la materia (T.U. 8 ottobre 1931, n. 1572; D.L. 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, e regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153). Al quale sistema si ricollega quello della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (cosi' detta legge stralcio), sia per quanto riguarda l'estensione e il classamento dei terreni soggetti a scorporo, sia per cio' che attiene alle garanzie stabilite a tutela dei diritti degli interessati. Cfr.: sent. nn. 56/1960 e 57/1960.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte