Sentenza 126/1962 (ECLI:IT:COST:1962:126)
Massima numero 1695
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
13/12/1962; Decisione del
13/12/1962
Deposito del 28/12/1962; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 126/62. CIRCOLAZIONE E DI SOGGIORNO (LIBERTA' DI) - COST. ART. 16 - LIMITI PER MOTIVI DI SANITA' E DI SICUREZZA - LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423, ART. 2: LIMITE IN CONSIDERAZIONE DI PERICOLI PER LA PUBBLICA MORALITA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 126/62. CIRCOLAZIONE E DI SOGGIORNO (LIBERTA' DI) - COST. ART. 16 - LIMITI PER MOTIVI DI SANITA' E DI SICUREZZA - LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423, ART. 2: LIMITE IN CONSIDERAZIONE DI PERICOLI PER LA PUBBLICA MORALITA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, che prevede la possibilita' di limitare la liberta' di locomozione e di soggiorno nei confronti di persone pericolose per la moralita' pubblica, considera il pericolo per la "pubblica moralita'" come un aspetto del pericolo per la sanita' o la sicurezza. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 2 in riferimento all'art. 16 della Costituzione. Cfr.: anche, sotto un aspetto diverso, sent. n. 45/1960 e Ord. n. 23/1962.
L'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, che prevede la possibilita' di limitare la liberta' di locomozione e di soggiorno nei confronti di persone pericolose per la moralita' pubblica, considera il pericolo per la "pubblica moralita'" come un aspetto del pericolo per la sanita' o la sicurezza. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 2 in riferimento all'art. 16 della Costituzione. Cfr.: anche, sotto un aspetto diverso, sent. n. 45/1960 e Ord. n. 23/1962.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 16
Altri parametri e norme interposte