Sentenza 127/1962 (ECLI:IT:COST:1962:127)
Massima numero 1696
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMBROSINI  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  13/12/1962;  Decisione del  13/12/1962
Deposito del 28/12/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1697


Titolo
SENT. 127/62 A. REGIONE SICILIA - LEGGI REGIONALI (IN GENERE) - CREDITO E RISPARMIO - ART. 9, COMMA 2x, D.P.R.N. 1133 DEL 1952 - PERSISTENZA DEL POTERE DEL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA PER LA NOMINA DEI LIQUIDATORI DEGLI ISTITUTI DI CREDITO OPERANTI SOLO IN SICILIA - ATTRIBUZIONE ALL'ASSESSORE REGIONALE ALLE FINANZE DEL POTERE DI NOMINA DI AMMINISTRATORI E DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 20, COMMA 1, E 17 LETT. E) ST. REG. SIC. - INSUSSISTENZA - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA DALLA REGIONE SICILIANA IN SEDE DI CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
In tema di legislazione regionale concorrente si devono conciliare gli interessi regionali con quelli nazionali, quali sono quelli presenti in ogni attivita' esercitata dalle aziende di credito. il sistema adottato dall'art. 9, comma 2x, del d.p.r. 27 giugno 1952, n. 1133 (contenente norme di attuazione in materia di credito e risparmio), risponde all'esigenza del controllo statale sull'attivita' creditizia attuandosi con strumenti diversi a seconda del funzionamento normale o anormale dell'impresa bancaria operante in Sicilia. Nella prima ipotesi i provvedimenti di autorizzazione e di nomina sono riservati all'assessore regionale, nella seconda si ha un piu' penetrante intervento dell'organo di vigilanza dell'attivita' creditizia e, fra l'altro, resta al Governatore della Banca d'Italia il potere di nomina dei commissari straordinari e dei liquidatori, coi relativi comitati di sorveglianza. Tale sistema, nel suo complesso, non compromette l'autonomia regionale e la norma censurata non rappresenta una deviazione dai principi informatori delle disposizioni riguardanti il credito ed il risparmio, essendo diverso il compito di amministrare una azienda efficiente rispetto all'amministrazione di un'azienda dissestata o in condizioni analoghe a quelle che conducono al fallimento (liquidazione coatta amministrativa), ed apparendo normale che la scelta di commissari sottoposti a vigilanza sia demandata all'ente di vigilanza nazionale che resta, anche in Sicilia, la Banca d'Italia con il suo Governatore. Pertanto, e' manifestamente infondata la questione di legittimita', costituzionale, sollevata dalla ricorrente in sede di conflitto di attribuzione, del secondo comma dell'art. 9 succitato, sollevata in riferimento agli artt. 20, comma 1 e 17, lett. e), dello Statuto regionale siciliano.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 20  co. 1

statuto regione Sicilia  art. 17

Altri parametri e norme interposte