Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti - Impugnazione di provvedimento - Pendenza, dinanzi al giudice amministrativo, di un giudizio avente a oggetto il medesimo provvedimento - Lamentato comportamento significante che non si esaurisce nella mera erronea applicazione della legge - Idoneità a innescare il conflitto - Ammissibilità del ricorso.
La pendenza, dinanzi al giudice amministrativo, di un giudizio avente a oggetto l'impugnazione del medesimo provvedimento che ha dato origine al conflitto tra enti, non rende inammissibile il ricorso. A prescindere dalla natura dell'atto necessario a soddisfare le pretese della ricorrente e dalla competenza al riguardo del giudice comune, la lesione delle competenze regionali denunciata attraverso il conflitto non si esaurisce nella mera erronea applicazione della legge attraverso l'atto impugnato. Essa è, al contrario, idonea a innescare un conflitto di attribuzione, configurandosi come un comportamento significante dotato di efficacia e rilevanza esterna, comunque diretto ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la pretesa di esercitare una data competenza, il cui svolgimento possa determinare una invasione nella altrui sfera di attribuzioni. (Precedenti citati: sentenze n. 122 del 2013, n. 332 del 2011, n. 39 del 2007 e n. 382 del 2006).
Il modello dei conflitti fra enti si estende a comprendere ogni ipotesi in cui dall'illegittimo esercizio di un potere altrui consegua la menomazione di una sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate all'altro soggetto. (Precedenti citati: sentenze n. 305 del 2011 e n. 195 del 2007).