Sentenza 1/1963 (ECLI:IT:COST:1963:1)
Massima numero 1698
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  05/02/1963;  Decisione del  05/02/1963
Deposito del 12/02/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1699  1700  1701  1702  1703  1704


Titolo
SENT. 1/63 A. ORDINAMENTO CORPORATIVO - SOPPRESSIONE - ULTRATTIVITA' DEGLI ACCORDI ECONOMICI CORPORATIVI - LIMITI DEL CONTROLLO DI COSTITUZIONALITA' - ABROGAZIONE E ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - DIFFERENZE. (D.L. LGT. 23 NOVEMBRE 1944, N. 369, ART. 43).

Testo
La tesi secondo la quale l'art. 43 del D.L. Lgt. 23 novembre 1944, n. 369, avrebbe limitato l'ultrattivita' di alcuni e non di altri accordi economici corporativi non puo' essere esaminata dalla Corte costituzionale anche se fosse prospettata per dimostrare che alcuni di tali accordi siano stati abrogati o che per qualunque altra causa (che non sia quella dell'illegittimita' costituzionale) abbiano perduto la loro efficacia. Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale le questioni relative all'abrogazione delle norme si muovono su di un piano diverso da quello della legittimita' costituzionale e mirano ad effetti diversi da quelli del relativo giudizio. Cfr.: sent. n. 1/56.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte