Sentenza 1/1963 (ECLI:IT:COST:1963:1)
Massima numero 1699
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
05/02/1963; Decisione del
05/02/1963
Deposito del 12/02/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 1/63 B. ORDINAMENTO CORPORATIVO - ACCORDI ECONOMICI CORPORATIVI - NON HANNO FORZA DI LEGGE - ESCLUSIONE DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE NEI LORO CONFRONTI. (D.L. LGT. 23 NOVEMBRE 1944, N. 369, ART. 43).
SENT. 1/63 B. ORDINAMENTO CORPORATIVO - ACCORDI ECONOMICI CORPORATIVI - NON HANNO FORZA DI LEGGE - ESCLUSIONE DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE NEI LORO CONFRONTI. (D.L. LGT. 23 NOVEMBRE 1944, N. 369, ART. 43).
Testo
Il giudizio di legittimita' costituzionale non puo' avere per oggetto gli accordi economici corporativi, non avendo questi forza di legge: non l'avevano anteriormente al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, che soppresse l'ordinamento corporativo, come puo' desumersi dagli artt. 1 e 7 delle disposizioni sulla legge in generale; non l'hanno acquistata in forza dell'art. 43 del citato decreto legislativo, perche' detta norma non volle affatto mutare la natura, il valore e l'efficacia che gli accordi economici corporativi avevano nell'ordinamento precedente, ma si limita semplicemente a mantenerle in vigore pur dopo la soppressione delle fonti di loro produzione.
Il giudizio di legittimita' costituzionale non puo' avere per oggetto gli accordi economici corporativi, non avendo questi forza di legge: non l'avevano anteriormente al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, che soppresse l'ordinamento corporativo, come puo' desumersi dagli artt. 1 e 7 delle disposizioni sulla legge in generale; non l'hanno acquistata in forza dell'art. 43 del citato decreto legislativo, perche' detta norma non volle affatto mutare la natura, il valore e l'efficacia che gli accordi economici corporativi avevano nell'ordinamento precedente, ma si limita semplicemente a mantenerle in vigore pur dopo la soppressione delle fonti di loro produzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte