Sentenza 1/1963 (ECLI:IT:COST:1963:1)
Massima numero 1702
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  05/02/1963;  Decisione del  05/02/1963
Deposito del 12/02/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1698  1699  1700  1701  1703  1704


Titolo
SENT. 1/63 E. ORDINAMENTO CORPORATIVO - SOPPRESSIONE - ULTRATTIVITA' DELLE NORME CORPORATIVE PRECEDENTI - VIOLAZIONE DELL'ART. 39 DELLA COSTITUZIONE - NON SUSSISTE - (D.L. LGT. 23 NOVEMBRE 1944, N. 369, ART. 43; COSTITUZIONE ART. 39).

Testo
L'art. 43 del D.L. LGT. 23 novembre 1944, n. 369, nel sopprimere l'ordinamento corporativo, nel momento in cui faceva cessare la fonte di produzione delle norme corporative, ne assicurava l'efficacia per l'avvenire. Nessun potere fu conservato ai sindacati. Il complesso delle norme riguardanti i rapporti collettivi di lavoro ed i rapporti economici rimase cristallizzato. Non puo' pertanto ravvisarsi un contrasto tra una norma (nella specie: l'art. 43 D.L. LGt. 23 novembre 1944, n. 369) che ha assicurato ultrattivita' a norme prodotte da fonti eliminate dall'ordinamento e l'art. 39 della Costituzione che, disponendo per l'avvenire, ha delineato un nuovo sistema.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 39

Altri parametri e norme interposte