Sentenza 1/1963 (ECLI:IT:COST:1963:1)
Massima numero 1703
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
05/02/1963; Decisione del
05/02/1963
Deposito del 12/02/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 1/63 F. INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - LIMITAZIONI - RISERVA DI LEGGE (ART. 41 DELLA COSTITUZIONE). ORDINAMENTO CORPORATIVO - SOPPRESSIONE - ULTRATTIVITA' DELLE NORME CORPORATIVE PRECEDENTI DISPOSTA CON DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 NOVEMBRE 1944, N. 369 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RISERVA DI LEGGE EX ART. 41 DELLA COSTITUZIONE - NON SUSSISTE. (COSTITUZIONE, ART. 41; D.L. LUOGT. 23 NOVEMBRE 1944, N. 369, ART. 43).
SENT. 1/63 F. INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - LIMITAZIONI - RISERVA DI LEGGE (ART. 41 DELLA COSTITUZIONE). ORDINAMENTO CORPORATIVO - SOPPRESSIONE - ULTRATTIVITA' DELLE NORME CORPORATIVE PRECEDENTI DISPOSTA CON DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 NOVEMBRE 1944, N. 369 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RISERVA DI LEGGE EX ART. 41 DELLA COSTITUZIONE - NON SUSSISTE. (COSTITUZIONE, ART. 41; D.L. LUOGT. 23 NOVEMBRE 1944, N. 369, ART. 43).
Testo
Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, le limitazioni alla libera iniziativa economica possono essere disposte soltanto con legge. Tale riserva, pero', non esige che l'intera disciplina dei rapporti venga regolata con atto normativo del Parlamento, dovendosi ritenere sufficiente in un ambito delineato l'esercizio tanto dell'attivita' normativa secondaria quanto di quella particolare e concreta di esecuzione affidata al Governo, evitando che esse si svolgano in modo assolutamente discrezionale. Le determinazioni della legge possono essere diverse a seconda della natura dell'attivita' economica e dell'utilita' sociale che si tende a perseguire, e solo la loro totale mancanza significa che il principio della riserva di legge non e' rispettato. L'art. 43 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, che nel sopprimere l'ordinamento corporativo ha mantenuto in vigore le norme riguardanti i rapporti di lavoro ed i rapporti economici emanate sotto il passato ordinamento, ha lo stesso valore di una legge approvata dal Parlamento, essendo, il citato decreto, stato emanato in forza del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 (sentenza n. 85 del 1962). Inoltre la citata norma non ha conferito alcun potere discrezionale ne' al Governo ne' altri organi pubblici o privati, ma ha assicurato la ultrattivita' di norme facenti parte di un sistema ben definito, legittimamente prodotto in base all'ordinamento vigente al tempo della sua formazione e mantenuto in vigore con una legge emanata al momento in cui quell'ordinamento veniva soppresso. Non sussiste, pertanto, alcuna violazione del principio di riserva di legge di cui all'art. 41 della Costituzione.
Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, le limitazioni alla libera iniziativa economica possono essere disposte soltanto con legge. Tale riserva, pero', non esige che l'intera disciplina dei rapporti venga regolata con atto normativo del Parlamento, dovendosi ritenere sufficiente in un ambito delineato l'esercizio tanto dell'attivita' normativa secondaria quanto di quella particolare e concreta di esecuzione affidata al Governo, evitando che esse si svolgano in modo assolutamente discrezionale. Le determinazioni della legge possono essere diverse a seconda della natura dell'attivita' economica e dell'utilita' sociale che si tende a perseguire, e solo la loro totale mancanza significa che il principio della riserva di legge non e' rispettato. L'art. 43 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, che nel sopprimere l'ordinamento corporativo ha mantenuto in vigore le norme riguardanti i rapporti di lavoro ed i rapporti economici emanate sotto il passato ordinamento, ha lo stesso valore di una legge approvata dal Parlamento, essendo, il citato decreto, stato emanato in forza del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 (sentenza n. 85 del 1962). Inoltre la citata norma non ha conferito alcun potere discrezionale ne' al Governo ne' altri organi pubblici o privati, ma ha assicurato la ultrattivita' di norme facenti parte di un sistema ben definito, legittimamente prodotto in base all'ordinamento vigente al tempo della sua formazione e mantenuto in vigore con una legge emanata al momento in cui quell'ordinamento veniva soppresso. Non sussiste, pertanto, alcuna violazione del principio di riserva di legge di cui all'art. 41 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte