Sentenza 1/1963 (ECLI:IT:COST:1963:1)
Massima numero 1704
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  05/02/1963;  Decisione del  05/02/1963
Deposito del 12/02/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1698  1699  1700  1701  1702  1703


Titolo
SENT. 1/63 G. INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - LIMITAZIONI DETTATE DA RAGIONI DI UTILITA' SOCIALE. (COSTITUZIONE, ART. 41). ORDINAMENTO CORPORATIVO - SOPPRESSIONE - MANTENIMENTO IN VIGORE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO E DEGLI ACCORDI ECONOMICI CORPORATIVI - VIOLAZIONE DELL'ART. 41 DELLA COSTITUZIONE - NON SUSSISTE. - (COSTITUZIONE, ART. 41; D.L. LUOGT. 23 NOVEMBRE 1944, N. 369 ART. 43).

Testo
L'art. 41 della Costituzione autorizza il legislatore a determinare programmi e controlli perche' l'attivita' economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. L'art. 43 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, nel momento in cui sopprimeva l'ordinamento sindacale preesistente, ebbe cura di assicurare la sopravvivenza delle norme corporative emanate in base all'ordinamento corporativo e considerate nel loro complesso, fino a quando, in base agli strumenti di produzione normativa ammessi dalla Costituzione, non fosse stato possibile adeguarle alle nuove esigenze. Tale essendo la finalita' del citato art. 43, non puo' negarsi che esso e' sorretto da evidenti scopi di utilita' sociale e pertanto non e' in contrasto con l'art. 41 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte