Sentenza 2/1963 (ECLI:IT:COST:1963:2)
Massima numero 1705
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  05/02/1963;  Decisione del  05/02/1963
Deposito del 12/02/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1706  1707


Titolo
SENT. 2/63 A. GIURISDIZIONE - FUNZIONE GIURISDIZIONALE - COSTITUZIONE ART. 102 - INTERPRETAZIONE.

Testo
L'art. 102 della Costituzione significa che la legge puo' affidare solo a magistrati l'esercizio della funzione giurisdizionale, ma non vuole affatto significare che sia vietato ad ogni soggetto giuridico di svolgere la propria autonomia per la soluzione delle controversie di suo interesse, e di ricorrere ad un mezzo, come l'arbitrato, che e' legittimato da un regolamento del diritto d'azione, valido nel limite in cui su questo diritto la volonta' singola opera efficacemente.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 102

Altri parametri e norme interposte