Sentenza 2/1963 (ECLI:IT:COST:1963:2)
Massima numero 1706
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
05/02/1963; Decisione del
05/02/1963
Deposito del 12/02/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 2/63 B. GIURISDIZIONE - FUNZIONE GIURISDIZIONALE - ISTITUTO DELL'ARBITRATO - CODICE PROCEDURA CIVILE TITOLO VIII DEL LIBRO IV - NON VIOLA LA RISERVA DISPOSTA NELL'ART. 102 DELLA COSTITUZIONE.
SENT. 2/63 B. GIURISDIZIONE - FUNZIONE GIURISDIZIONALE - ISTITUTO DELL'ARBITRATO - CODICE PROCEDURA CIVILE TITOLO VIII DEL LIBRO IV - NON VIOLA LA RISERVA DISPOSTA NELL'ART. 102 DELLA COSTITUZIONE.
Testo
L'ordinamento dell'arbitrato non e' lesivo della riserva disposta dall'art. 102 della Costituzione, perche', e' il magistrato che riveste il lodo di imperativita'. D'altro canto lo stesso lodo acquista immutabilita' solo dopo il decorso dei termini stabiliti per la sua impugnazione dinanzi al magistrato ordinario, o dopo l'infruttuoso esperimento di essa.
L'ordinamento dell'arbitrato non e' lesivo della riserva disposta dall'art. 102 della Costituzione, perche', e' il magistrato che riveste il lodo di imperativita'. D'altro canto lo stesso lodo acquista immutabilita' solo dopo il decorso dei termini stabiliti per la sua impugnazione dinanzi al magistrato ordinario, o dopo l'infruttuoso esperimento di essa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 102
Altri parametri e norme interposte