Sentenza 2/1963 (ECLI:IT:COST:1963:2)
Massima numero 1707
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  05/02/1963;  Decisione del  05/02/1963
Deposito del 12/02/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1705  1706


Titolo
SENT. 2/63 C. GIUDICE PRECOSTITUITO - COSTITUZIONE, ART. 25 - INTERPRETAZIONE - ADOZIONE DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE - LEGITTIMITA'. (CODICE DI PROCEDURA CIVILE LIBRO IV, TITOLO VIII).

Testo
L'art. 25 della Costituzione pone il divieto di imporre la competenza di un giudice non precostituito, ma non gia' la limitazione al potere soggettivo delle parti di scegliere fra piu' giudici egualmente competenti, o fra piu' procedimenti egualmente preordinati: e il procedimento arbitrale (inquadrato fra i procedimenti speciali) pone al soggetto una alternativa con il procedimento ordinario. La norma che dispone che, ove il giudice della impugnazione dichiari nulla la sentenza arbitrale, deve decidere il merito della causa, e' indicativa del giudice naturale competente a decidere sulla controversia.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 102

Altri parametri e norme interposte