Sentenza 2/1963 (ECLI:IT:COST:1963:2)
Massima numero 1707
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
05/02/1963; Decisione del
05/02/1963
Deposito del 12/02/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 2/63 C. GIUDICE PRECOSTITUITO - COSTITUZIONE, ART. 25 - INTERPRETAZIONE - ADOZIONE DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE - LEGITTIMITA'. (CODICE DI PROCEDURA CIVILE LIBRO IV, TITOLO VIII).
SENT. 2/63 C. GIUDICE PRECOSTITUITO - COSTITUZIONE, ART. 25 - INTERPRETAZIONE - ADOZIONE DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE - LEGITTIMITA'. (CODICE DI PROCEDURA CIVILE LIBRO IV, TITOLO VIII).
Testo
L'art. 25 della Costituzione pone il divieto di imporre la competenza di un giudice non precostituito, ma non gia' la limitazione al potere soggettivo delle parti di scegliere fra piu' giudici egualmente competenti, o fra piu' procedimenti egualmente preordinati: e il procedimento arbitrale (inquadrato fra i procedimenti speciali) pone al soggetto una alternativa con il procedimento ordinario. La norma che dispone che, ove il giudice della impugnazione dichiari nulla la sentenza arbitrale, deve decidere il merito della causa, e' indicativa del giudice naturale competente a decidere sulla controversia.
L'art. 25 della Costituzione pone il divieto di imporre la competenza di un giudice non precostituito, ma non gia' la limitazione al potere soggettivo delle parti di scegliere fra piu' giudici egualmente competenti, o fra piu' procedimenti egualmente preordinati: e il procedimento arbitrale (inquadrato fra i procedimenti speciali) pone al soggetto una alternativa con il procedimento ordinario. La norma che dispone che, ove il giudice della impugnazione dichiari nulla la sentenza arbitrale, deve decidere il merito della causa, e' indicativa del giudice naturale competente a decidere sulla controversia.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 102
Altri parametri e norme interposte