Sentenza 17/2020 (ECLI:IT:COST:2020:17)
Massima numero 42235
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CARTABIA - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
15/01/2020; Decisione del
15/01/2020
Deposito del 13/02/2020; Pubblicazione in G. U. 19/02/2020
Titolo
Banche e istituti di credito - Banche di credito cooperativo - Scioglimento degli organi con funzioni amministrative e di controllo e contestuale nomina degli organi straordinari della Banca di credito cooperativo di San Biagio Platani - Adozione del relativo provvedimento da parte della Banca d'Italia senza alcun coinvolgimento della Regione Siciliana - Conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Siciliana nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e della Banca d'Italia - Denunciata lesione delle attribuzioni statutariamente spettanti alla Regione in materia di credito e risparmio, nonché del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Spettanza allo Stato, e per esso alla Banca d'Italia, del potere di adottare il provvedimento impugnato.
Banche e istituti di credito - Banche di credito cooperativo - Scioglimento degli organi con funzioni amministrative e di controllo e contestuale nomina degli organi straordinari della Banca di credito cooperativo di San Biagio Platani - Adozione del relativo provvedimento da parte della Banca d'Italia senza alcun coinvolgimento della Regione Siciliana - Conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Siciliana nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e della Banca d'Italia - Denunciata lesione delle attribuzioni statutariamente spettanti alla Regione in materia di credito e risparmio, nonché del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Spettanza allo Stato, e per esso alla Banca d'Italia, del potere di adottare il provvedimento impugnato.
Testo
È dichiarato che spettava allo Stato e, per esso, alla Banca d'Italia, adottare il provvedimento del 26 marzo 2019 con cui è stato disposto lo scioglimento degli organi con funzioni amministrative e di controllo e sono stati nominati gli organi straordinari della Banca di credito cooperativo di San Biagio Platani. Secondo le disposizioni di attuazione statutaria di cui al d.lgs. n. 205 del 2012 - precedenti alla riforma delle BCC, intervenuta con il d.l. n. 18 del 2016, conv., con modif., nella legge n. 49 del 2016 - l'adesione ad un gruppo bancario nazionale determina la perdita del carattere regionale della banca affiliata. Né può essere condivisa l'interpretazione della ricorrente, secondo la quale l'appartenenza ad un gruppo nazionale non determinerebbe la perdita del carattere regionale della BCC che vi abbia aderito, perché la capogruppo non potrebbe sostituirsi alle BCC nell'esercizio della loro attività e non si avrebbe alcuna riduzione della loro autonomia gestionale. La circostanza che la riforma del 2016 ha inteso salvaguardare lo scopo mutualistico delle BCC e, entro certi limiti, gli spazi di autonomia gestionale delle singole banche, non determina la conservazione del carattere regionale della banca in esame, a fronte del dato normativo, nonché della ratio dell'intervento, che attribuisce i poteri di direzione strategica e i presidi di controllo del rischio alla capogruppo. Né, al fine di sostenere il mantenimento del carattere regionale della banca in esame, può essere contestato che il gruppo bancario cooperativo costituisce un gruppo societario in senso proprio, incentrato su un controllo di tipo contrattuale e regolato da una disciplina che non avrebbe potuto contemplare un istituto introdotto soltanto con il d.l. n. 18 del 2016, conv., con modif., nella legge n. 49 del 2016. La riforma del 2016, infatti, ha regolato, nello specifico ambito del settore bancario, un fenomeno che era già previsto in termini generali per l'impresa cooperativa; lo stesso t.u. bancario contiene la disciplina dei gruppi bancari sia partecipativi, sia contrattuali, come i gruppi bancari cooperativi, per cui la circostanza che in questo secondo modello la capogruppo non possieda una partecipazione di controllo nelle BCC aderenti risulta ininfluente ai fini del riconoscimento del suo potere di direzione e coordinamento, ben potendo esso discendere dal contratto. Infine, la stessa parte ricorrente - in contrasto con quanto da essa stessa sostenuto nel giudizio - ha riconosciuto, attraverso l'esclusione dall'Albo regionale delle banche siciliane di alcune BCC, fra le quali anche quella di San Biagio Platani, l'avvenuta perdita del suo carattere regionale, ciò che costituisce il presupposto per l'applicabilità dei poteri dei quali lamenta la lesione. Dall'insussistenza della competenza regionale invocata discende, infine, l'infondatezza della doglianza relativa alla violazione del principio di leale collaborazione, il quale viene in rilievo in riferimento a situazioni in cui si sovrappongono competenze di soggetti pubblici diversi.
È dichiarato che spettava allo Stato e, per esso, alla Banca d'Italia, adottare il provvedimento del 26 marzo 2019 con cui è stato disposto lo scioglimento degli organi con funzioni amministrative e di controllo e sono stati nominati gli organi straordinari della Banca di credito cooperativo di San Biagio Platani. Secondo le disposizioni di attuazione statutaria di cui al d.lgs. n. 205 del 2012 - precedenti alla riforma delle BCC, intervenuta con il d.l. n. 18 del 2016, conv., con modif., nella legge n. 49 del 2016 - l'adesione ad un gruppo bancario nazionale determina la perdita del carattere regionale della banca affiliata. Né può essere condivisa l'interpretazione della ricorrente, secondo la quale l'appartenenza ad un gruppo nazionale non determinerebbe la perdita del carattere regionale della BCC che vi abbia aderito, perché la capogruppo non potrebbe sostituirsi alle BCC nell'esercizio della loro attività e non si avrebbe alcuna riduzione della loro autonomia gestionale. La circostanza che la riforma del 2016 ha inteso salvaguardare lo scopo mutualistico delle BCC e, entro certi limiti, gli spazi di autonomia gestionale delle singole banche, non determina la conservazione del carattere regionale della banca in esame, a fronte del dato normativo, nonché della ratio dell'intervento, che attribuisce i poteri di direzione strategica e i presidi di controllo del rischio alla capogruppo. Né, al fine di sostenere il mantenimento del carattere regionale della banca in esame, può essere contestato che il gruppo bancario cooperativo costituisce un gruppo societario in senso proprio, incentrato su un controllo di tipo contrattuale e regolato da una disciplina che non avrebbe potuto contemplare un istituto introdotto soltanto con il d.l. n. 18 del 2016, conv., con modif., nella legge n. 49 del 2016. La riforma del 2016, infatti, ha regolato, nello specifico ambito del settore bancario, un fenomeno che era già previsto in termini generali per l'impresa cooperativa; lo stesso t.u. bancario contiene la disciplina dei gruppi bancari sia partecipativi, sia contrattuali, come i gruppi bancari cooperativi, per cui la circostanza che in questo secondo modello la capogruppo non possieda una partecipazione di controllo nelle BCC aderenti risulta ininfluente ai fini del riconoscimento del suo potere di direzione e coordinamento, ben potendo esso discendere dal contratto. Infine, la stessa parte ricorrente - in contrasto con quanto da essa stessa sostenuto nel giudizio - ha riconosciuto, attraverso l'esclusione dall'Albo regionale delle banche siciliane di alcune BCC, fra le quali anche quella di San Biagio Platani, l'avvenuta perdita del suo carattere regionale, ciò che costituisce il presupposto per l'applicabilità dei poteri dei quali lamenta la lesione. Dall'insussistenza della competenza regionale invocata discende, infine, l'infondatezza della doglianza relativa alla violazione del principio di leale collaborazione, il quale viene in rilievo in riferimento a situazioni in cui si sovrappongono competenze di soggetti pubblici diversi.
Atti oggetto del giudizio
26/03/2019
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte