Sentenza 3/1963 (ECLI:IT:COST:1963:3)
Massima numero 1708
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
05/02/1963; Decisione del
05/02/1963
Deposito del 12/02/1963; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 3/63. ASSISTENZA E PREVIDENZA - ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE - INVALIDITA' E VECCHIAIA - D.P.R. 26 APRILE 1957, N. 818, ART. 16, PRIMO COMMA, SECONDO PERIODO: ESCLUSIONE DELLA PROSECUZIONE VOLONTARIA DEL RAPPORTO ASSICURATIVO PER I PERIODI SUCCESSIVI ALLA DATA DI DECORRENZA DELLA PENSIONE A CARICO DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA O DELLE FORME SOSTITUTIVE DI PREVIDENZA - ECCESSO DI DELEGA - VIOLAZIONE DELL'ART. 76 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (LEGGE 4 APRILE 1952, N. 218, ARTT. 5 E 37).
SENT. 3/63. ASSISTENZA E PREVIDENZA - ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE - INVALIDITA' E VECCHIAIA - D.P.R. 26 APRILE 1957, N. 818, ART. 16, PRIMO COMMA, SECONDO PERIODO: ESCLUSIONE DELLA PROSECUZIONE VOLONTARIA DEL RAPPORTO ASSICURATIVO PER I PERIODI SUCCESSIVI ALLA DATA DI DECORRENZA DELLA PENSIONE A CARICO DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA O DELLE FORME SOSTITUTIVE DI PREVIDENZA - ECCESSO DI DELEGA - VIOLAZIONE DELL'ART. 76 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (LEGGE 4 APRILE 1952, N. 218, ARTT. 5 E 37).
Testo
La norma contenuta nell'art. 16, primo comma, secondo periodo, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 - la quale stabilisce che "i contributi volontari per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti non possono essere versati per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria e delle forme di previdenza suindicate" (forme di previdenza sostitutive della assicurazione od altro trattamento obbligatorio di pensione) - modifica sostanzialmente la regolamentazione della prosecuzione volontaria nelle assicurazioni obbligatorie della previdenza sociale e pone delle restrizioni al diritto del lavoratore, non previste ne' dalla legge 4 aprile 1952, n. 218 - che all'art. 5 ha riordinato la materia - ne' da altre leggi al riguardo. Essa, quindi, non ha carattere transitorio, ne' puo' essere considerata norma di attuazione o di coordinamento. Onde eccedendo dai limiti della delega conferita a tal fine dall'art. 37 della suddetta legge 4 aprile 1952, n. 218, va dichiarata viziata di illegittimita' costituzionale, in relazione a tale articolo e all'articolo 5, terzo comma, della stessa legge ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione. V. Sent. 35/1960.
La norma contenuta nell'art. 16, primo comma, secondo periodo, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 - la quale stabilisce che "i contributi volontari per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti non possono essere versati per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria e delle forme di previdenza suindicate" (forme di previdenza sostitutive della assicurazione od altro trattamento obbligatorio di pensione) - modifica sostanzialmente la regolamentazione della prosecuzione volontaria nelle assicurazioni obbligatorie della previdenza sociale e pone delle restrizioni al diritto del lavoratore, non previste ne' dalla legge 4 aprile 1952, n. 218 - che all'art. 5 ha riordinato la materia - ne' da altre leggi al riguardo. Essa, quindi, non ha carattere transitorio, ne' puo' essere considerata norma di attuazione o di coordinamento. Onde eccedendo dai limiti della delega conferita a tal fine dall'art. 37 della suddetta legge 4 aprile 1952, n. 218, va dichiarata viziata di illegittimita' costituzionale, in relazione a tale articolo e all'articolo 5, terzo comma, della stessa legge ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione. V. Sent. 35/1960.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 04/04/1952
n. 218
art. 5
legge 04/04/1952
n. 218
art. 37