Sentenza 4/1963 (ECLI:IT:COST:1963:4)
Massima numero 1709
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
05/02/1963; Decisione del
05/02/1963
Deposito del 12/02/1963; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 4/63. ASSISTENZA E PREVIDENZA - INDENNITA' GIORNALIERA DI DISOCCUPAZIONE - INTERRUZIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA PER GRAVIDANZA E PUERPERIO - CONTRIBUZIONE FIGURATIVA - D.P.R. 26 GENNAIO 1957, N. 818, ART. 12, SECONDO COMMA - SUBORDINAZIONE DEL GODIMENTO ALL'ESISTENZA DEL REQUISITO MINIMO DI UN ANNO DI CONTRIBUZIONE NEL QUINQUENNIO PRECEDENTE ALL'INTERRUZIONE NONCHE' ALLA MANCANZA DI ALTRA ASSICURAZIONE - VIOLAZIONE DEI LIMITI POSTI DALLA LEGGE DI DELEGAZIONE 4 APRILE 1952, N. 218 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 76; LEGGE 4 APRILE 1952, N. 218, ARTT. 22 E 37; R.D. 4 OTTOBRE 1935, N. 1827, ATT. 56, LETT. A, N. 3, E LETT. B).
SENT. 4/63. ASSISTENZA E PREVIDENZA - INDENNITA' GIORNALIERA DI DISOCCUPAZIONE - INTERRUZIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA PER GRAVIDANZA E PUERPERIO - CONTRIBUZIONE FIGURATIVA - D.P.R. 26 GENNAIO 1957, N. 818, ART. 12, SECONDO COMMA - SUBORDINAZIONE DEL GODIMENTO ALL'ESISTENZA DEL REQUISITO MINIMO DI UN ANNO DI CONTRIBUZIONE NEL QUINQUENNIO PRECEDENTE ALL'INTERRUZIONE NONCHE' ALLA MANCANZA DI ALTRA ASSICURAZIONE - VIOLAZIONE DEI LIMITI POSTI DALLA LEGGE DI DELEGAZIONE 4 APRILE 1952, N. 218 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 76; LEGGE 4 APRILE 1952, N. 218, ARTT. 22 E 37; R.D. 4 OTTOBRE 1935, N. 1827, ATT. 56, LETT. A, N. 3, E LETT. B).
Testo
Ai sensi dell'art. 56 del R.D. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 - tuttora vigente - i contributi figurativi per i periodi di interruzione del lavoro per gravidanza e puerperio sono utili per il computo dell'anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione, richiesto dall'articolo 19 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, per conseguire la relativa indennita', all'unica condizione che l'assicurazione abbia avuto inizio. L'art. 12, secondo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 impone, invece, per la utilizzazione di siffatti periodi, due condizioni del tutto nuove: 1) che vi sia un anno di contribuzione nel quinquennio precedente lo stato di gravidanza (oppure - il che e' equivalente - un anno di lavoro soggetto all'obbligo assicurativo); 2) che l'interessato non sia altrimenti assicurato per i periodi stessi. Tale norma, quindi, non ha carattere transitorio, ne' puo' essere considerata di attuazione o di coordinamento. Onde eccedendo i limiti della delega a tal fine conferita dall'art. 37 della legge 4 aprile 1952 n. 218, va dichiarata viziata di illegittimita' costituzionale in relazione a tale articolo e agli artt. 22 della stessa legge e 56 lettera a) n. 3 e lettera b) e c) del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, convertito in legge 6 aprile 1936 n. 1155 ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Ai sensi dell'art. 56 del R.D. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 - tuttora vigente - i contributi figurativi per i periodi di interruzione del lavoro per gravidanza e puerperio sono utili per il computo dell'anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione, richiesto dall'articolo 19 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, per conseguire la relativa indennita', all'unica condizione che l'assicurazione abbia avuto inizio. L'art. 12, secondo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 impone, invece, per la utilizzazione di siffatti periodi, due condizioni del tutto nuove: 1) che vi sia un anno di contribuzione nel quinquennio precedente lo stato di gravidanza (oppure - il che e' equivalente - un anno di lavoro soggetto all'obbligo assicurativo); 2) che l'interessato non sia altrimenti assicurato per i periodi stessi. Tale norma, quindi, non ha carattere transitorio, ne' puo' essere considerata di attuazione o di coordinamento. Onde eccedendo i limiti della delega a tal fine conferita dall'art. 37 della legge 4 aprile 1952 n. 218, va dichiarata viziata di illegittimita' costituzionale in relazione a tale articolo e agli artt. 22 della stessa legge e 56 lettera a) n. 3 e lettera b) e c) del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, convertito in legge 6 aprile 1936 n. 1155 ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 04/04/1952
n. 218
art. 22
legge 04/04/1952
n. 218
art. 37
regio decreto legge 04/04/1935
n. 1827
art. 0
legge 06/04/1936
n. 1155
art. 56 lett.a n.3
legge 06/04/1936
n. 1155
art. 56 lett.b
legge 06/04/1936
n. 1155
art. 56 lett.c