Sentenza 5/1963 (ECLI:IT:COST:1963:5)
Massima numero 1710
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
05/02/1963; Decisione del
05/02/1963
Deposito del 12/02/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 5/63 A. CONTRATTI AGRARI - SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE - ART. 6 LEGGE 25 GIUGNO 1949, N. 353 RIGUARDANTE IL PROCEDIMENTO DI SOSTITUZIONE DEGLI ESPERTI - GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITA' CONSEGUENTE AD ALTRA PRONUNCIA DELLA CORTE.
SENT. 5/63 A. CONTRATTI AGRARI - SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE - ART. 6 LEGGE 25 GIUGNO 1949, N. 353 RIGUARDANTE IL PROCEDIMENTO DI SOSTITUZIONE DEGLI ESPERTI - GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITA' CONSEGUENTE AD ALTRA PRONUNCIA DELLA CORTE.
Testo
Venendo meno (a seguito della dichiarazione della illegittimita' costituzionale dell'art. 5 legge 18 agosto 1948, n. 1140, dell'art. 1 legge 3 giugno 1950, n. 392, sostitutivo del testo dell'art. 2 legge 25 giugno 1949, n. 353, dell'art. 7 legge 4 agosto 1948, n. 1094, nella parte del primo e secondo comma riguardante la nomina degli esperti componenti le sezioni specializzate per le controversie in materia di proroga dei contratti agrari) la possibilita' dell'intervento degli esperti per la composizione delle Sezioni specializzate agrarie, deve per necessaria conseguenza, ai sensi dell'art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiararsi la illegittimita' anche dell'art. 6 legge 25 giugno 1949, n. 353, che regola il procedimento di sostituzione degli esperti stessi in caso di assenza per due udienze consecutive.
Venendo meno (a seguito della dichiarazione della illegittimita' costituzionale dell'art. 5 legge 18 agosto 1948, n. 1140, dell'art. 1 legge 3 giugno 1950, n. 392, sostitutivo del testo dell'art. 2 legge 25 giugno 1949, n. 353, dell'art. 7 legge 4 agosto 1948, n. 1094, nella parte del primo e secondo comma riguardante la nomina degli esperti componenti le sezioni specializzate per le controversie in materia di proroga dei contratti agrari) la possibilita' dell'intervento degli esperti per la composizione delle Sezioni specializzate agrarie, deve per necessaria conseguenza, ai sensi dell'art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiararsi la illegittimita' anche dell'art. 6 legge 25 giugno 1949, n. 353, che regola il procedimento di sostituzione degli esperti stessi in caso di assenza per due udienze consecutive.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 108
Altri parametri e norme interposte