Sentenza 5/1963 (ECLI:IT:COST:1963:5)
Massima numero 1710
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  05/02/1963;  Decisione del  05/02/1963
Deposito del 12/02/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1711  1712


Titolo
SENT. 5/63 A. CONTRATTI AGRARI - SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE - ART. 6 LEGGE 25 GIUGNO 1949, N. 353 RIGUARDANTE IL PROCEDIMENTO DI SOSTITUZIONE DEGLI ESPERTI - GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITA' CONSEGUENTE AD ALTRA PRONUNCIA DELLA CORTE.

Testo
Venendo meno (a seguito della dichiarazione della illegittimita' costituzionale dell'art. 5 legge 18 agosto 1948, n. 1140, dell'art. 1 legge 3 giugno 1950, n. 392, sostitutivo del testo dell'art. 2 legge 25 giugno 1949, n. 353, dell'art. 7 legge 4 agosto 1948, n. 1094, nella parte del primo e secondo comma riguardante la nomina degli esperti componenti le sezioni specializzate per le controversie in materia di proroga dei contratti agrari) la possibilita' dell'intervento degli esperti per la composizione delle Sezioni specializzate agrarie, deve per necessaria conseguenza, ai sensi dell'art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiararsi la illegittimita' anche dell'art. 6 legge 25 giugno 1949, n. 353, che regola il procedimento di sostituzione degli esperti stessi in caso di assenza per due udienze consecutive.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 108

Altri parametri e norme interposte