Sentenza 5/1963 (ECLI:IT:COST:1963:5)
Massima numero 1711
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
05/02/1963; Decisione del
05/02/1963
Deposito del 12/02/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 5/63 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE LEGGE 3 GIUGNO 1950, N. 392, ART. 1 - SEZIONI SPECIALIZZATE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
SENT. 5/63 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE LEGGE 3 GIUGNO 1950, N. 392, ART. 1 - SEZIONI SPECIALIZZATE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Essendo cessata per effetto di una sentenza della Corte costituzionale l'efficacia di una disposizione di legge, rimane escluso che in ordine ad essa si proceda a nuovo giudizio da parte della Corte, sicche' la questione di legittimita' costituzionale proposta rispetto alla stessa e' da dichiarare manifestamente infondata. (Nella specie l'ordinanza di rimessione investiva la legittimita' costituzionale dell'art. 1 legge 3 giugno 1950, n. 392, dichiarato illegittimo con la sentenza n. 108 del 1962 della Corte costituzionale). Cfr.: 24/56 C.
Essendo cessata per effetto di una sentenza della Corte costituzionale l'efficacia di una disposizione di legge, rimane escluso che in ordine ad essa si proceda a nuovo giudizio da parte della Corte, sicche' la questione di legittimita' costituzionale proposta rispetto alla stessa e' da dichiarare manifestamente infondata. (Nella specie l'ordinanza di rimessione investiva la legittimita' costituzionale dell'art. 1 legge 3 giugno 1950, n. 392, dichiarato illegittimo con la sentenza n. 108 del 1962 della Corte costituzionale). Cfr.: 24/56 C.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 108
Altri parametri e norme interposte