Sentenza 5/1963 (ECLI:IT:COST:1963:5)
Massima numero 1712
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  05/02/1963;  Decisione del  05/02/1963
Deposito del 12/02/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1710  1711


Titolo
SENT. 5/63 C. CONTRATTI AGRARI - SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE - DESIGNAZIONE DEGLI ESPERTI SENZA GARANZIA DI CAPACITA' E DI INDIPENDENZA - ART. 7 LEGGE 4 AGOSTO 1948, N. 1094.

Testo
L'art. 7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094, non assicurando le garanzie di capacita' e di indipendenza degli esperti chiamati a fare parte delle Sezioni specializzate per le controversie in materia di proroga dei contratti agrari, e' costituzionalmente illegittimo, limitatamente alle parti del primo e secondo comma che riguardano la disciplina concernente gli esperti componenti il collegio, perche' in contrasto con gli artt. 102 e 108 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 108

Altri parametri e norme interposte