Sentenza 6/1963 (ECLI:IT:COST:1963:6)
Massima numero 1714
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del
05/02/1963; Decisione del
05/02/1963
Deposito del 12/02/1963; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
1713
Titolo
SENT. 6/63 B. ELEZIONI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - SISTEMA ELETTORALE - T.U. N. 570 DEL 1960, ARTT. 28, PRIMO COMMA, 55, PRIMO COMMA, 65 E 76 - ANALISI DELLE NORME IMPUGNATE - CONTRASTO CON ART. 48, SECONDO COMMA COST. - ESCLUSIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 48, SECONDO COMMA; T.U. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ARTT. 28, PRIMO COMMA, 55, PRIMO COMMA, 65 E 76).
SENT. 6/63 B. ELEZIONI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - SISTEMA ELETTORALE - T.U. N. 570 DEL 1960, ARTT. 28, PRIMO COMMA, 55, PRIMO COMMA, 65 E 76 - ANALISI DELLE NORME IMPUGNATE - CONTRASTO CON ART. 48, SECONDO COMMA COST. - ESCLUSIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 48, SECONDO COMMA; T.U. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ARTT. 28, PRIMO COMMA, 55, PRIMO COMMA, 65 E 76).
Testo
La questione di legittimita' costituzionale degli artt. 28, primo comma, 55, primo comma, 65 e 76 T.U. 16 maggio 1960, n. 570 in riferimento all'art. 48, secondo comma Cost., che disciplinano le elezioni amministrative nei comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti non e' fondata poiche' tali norme riconoscono a tutti i candidati e a tutti gli elettori gli stessi diritti con le stesse limitazioni. Non contrasta col principio dell'uguaglianza del voto, consacrato nell'art. 48, secondo comma, Cost., quel sistema elettorale maggioritario secondo il quale, per evitare che tutti i seggi disponibili vadano alla lista di maggioranza, il numero dei candidati d'ogni lista non puo' superare i quattro quinti dei seggi disponibili e, ogni elettore potendo votare candidati di liste diverse, i seggi vengono assegnati a coloro che, indipendentemente dalla lista a cui appartengono, abbiano conseguito il maggior numero di voti. La norma, secondo cui un candidato subentra ad un altro che ha conseguito un maggior numero di voti, ma risulta poi ineleggibile, non puo' dirsi costituzionalmente illegittima sul riflesso che in tal modo, i voti dati a chi risulta ineleggibile finiscano per aver meno valore dei voti andati agli eleggibili: infatti il principio dell'uguaglianza del voto non puo' spiegare i suoi effetti sino al punto da rendere necessario, in tutti i casi di ineleggibilita', il rinnovo della consultazione elettorale o da rendere efficienti i suffragi dati a persone che per legge non possono riceverli. Poiche' nel c. d. sistema maggioritario i voti sono dati ai singoli candidati e non alle liste, non costituisce travisamento dei risultati elettorali la possibilita' che, dichiarati ineleggibili alcuni candidati della lista di maggioranza, i loro seggi vadano alla lista minoritaria che ottenga con cio' il maggior numero dei seggi.
La questione di legittimita' costituzionale degli artt. 28, primo comma, 55, primo comma, 65 e 76 T.U. 16 maggio 1960, n. 570 in riferimento all'art. 48, secondo comma Cost., che disciplinano le elezioni amministrative nei comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti non e' fondata poiche' tali norme riconoscono a tutti i candidati e a tutti gli elettori gli stessi diritti con le stesse limitazioni. Non contrasta col principio dell'uguaglianza del voto, consacrato nell'art. 48, secondo comma, Cost., quel sistema elettorale maggioritario secondo il quale, per evitare che tutti i seggi disponibili vadano alla lista di maggioranza, il numero dei candidati d'ogni lista non puo' superare i quattro quinti dei seggi disponibili e, ogni elettore potendo votare candidati di liste diverse, i seggi vengono assegnati a coloro che, indipendentemente dalla lista a cui appartengono, abbiano conseguito il maggior numero di voti. La norma, secondo cui un candidato subentra ad un altro che ha conseguito un maggior numero di voti, ma risulta poi ineleggibile, non puo' dirsi costituzionalmente illegittima sul riflesso che in tal modo, i voti dati a chi risulta ineleggibile finiscano per aver meno valore dei voti andati agli eleggibili: infatti il principio dell'uguaglianza del voto non puo' spiegare i suoi effetti sino al punto da rendere necessario, in tutti i casi di ineleggibilita', il rinnovo della consultazione elettorale o da rendere efficienti i suffragi dati a persone che per legge non possono riceverli. Poiche' nel c. d. sistema maggioritario i voti sono dati ai singoli candidati e non alle liste, non costituisce travisamento dei risultati elettorali la possibilita' che, dichiarati ineleggibili alcuni candidati della lista di maggioranza, i loro seggi vadano alla lista minoritaria che ottenga con cio' il maggior numero dei seggi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 48
co. 2
Altri parametri e norme interposte