Sentenza 7/1963 (ECLI:IT:COST:1963:7)
Massima numero 1715
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
07/02/1963; Decisione del
07/02/1963
Deposito del 16/02/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 7/63 A. FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO DELLA PATERNITA' - CRITERI LEGISLATIVI DI FAVORE NEI RIGUARDI DELLA FILIAZIONE LEGITTIMA - RETROATTIVITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL NUOVO CODICE CIVILE - LIMITAZIONE ALLE INDAGINI SULLA PATERNITA' OPERATE IN VIA TRANSITORIA DALL'ART. 123, PRIMO COMMA - COSTITUISCE DEVIAZIONE DALLE FINALITA' CHE IL LEGISLATORE HA ESPRESSAMENTE DICHIARATO DI VOLER PERSEGUIRE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO NON GIUSTIFICATA DA PRESUPPOSTI LOGICI OBIETTIVI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE ART. 3, PRIMO COMMA; COD. CIV. ART. 123).
SENT. 7/63 A. FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO DELLA PATERNITA' - CRITERI LEGISLATIVI DI FAVORE NEI RIGUARDI DELLA FILIAZIONE LEGITTIMA - RETROATTIVITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL NUOVO CODICE CIVILE - LIMITAZIONE ALLE INDAGINI SULLA PATERNITA' OPERATE IN VIA TRANSITORIA DALL'ART. 123, PRIMO COMMA - COSTITUISCE DEVIAZIONE DALLE FINALITA' CHE IL LEGISLATORE HA ESPRESSAMENTE DICHIARATO DI VOLER PERSEGUIRE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO NON GIUSTIFICATA DA PRESUPPOSTI LOGICI OBIETTIVI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE ART. 3, PRIMO COMMA; COD. CIV. ART. 123).
Testo
Il Codice civile vigente ha esteso i casi in cui e' ammesso il riconoscimento dei figli illegittimi, allargando, nel contempo, anche i limiti per la proponibilita' dell'azione relativa alle indagini sulla paternita' (artt. 269 e 278 c.c.). Le disposizioni transitorie (art. 122) hanno attribuito piena retroattivita' alle norme relative al riconoscimento disponendo inoltre, che gli atti di riconoscimento posti in essere nel vigore della precedente legislazione sono da ritenersi consolidati nei casi preveduti dalla successiva. Da cio' deriva che le provvidenze stabilite nel codice vigente a favore della filiazione illegittima assumono rilevanza tale da rendere necessaria senza restrizioni l'efficacia retroattiva delle innovazioni stesse. Pertanto, la limitazione circa le indagini sulla paternita', operata in via transitoria dall'art. 123, primo comma, si pone in contrasto sia con gli intendimenti che il legislatore aveva espressamente delineato di perseguire, sia con i principi previsti nel primo comma dell'art. 3 Cost..
Il Codice civile vigente ha esteso i casi in cui e' ammesso il riconoscimento dei figli illegittimi, allargando, nel contempo, anche i limiti per la proponibilita' dell'azione relativa alle indagini sulla paternita' (artt. 269 e 278 c.c.). Le disposizioni transitorie (art. 122) hanno attribuito piena retroattivita' alle norme relative al riconoscimento disponendo inoltre, che gli atti di riconoscimento posti in essere nel vigore della precedente legislazione sono da ritenersi consolidati nei casi preveduti dalla successiva. Da cio' deriva che le provvidenze stabilite nel codice vigente a favore della filiazione illegittima assumono rilevanza tale da rendere necessaria senza restrizioni l'efficacia retroattiva delle innovazioni stesse. Pertanto, la limitazione circa le indagini sulla paternita', operata in via transitoria dall'art. 123, primo comma, si pone in contrasto sia con gli intendimenti che il legislatore aveva espressamente delineato di perseguire, sia con i principi previsti nel primo comma dell'art. 3 Cost..
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 30
Altri parametri e norme interposte