Sentenza 7/1963 (ECLI:IT:COST:1963:7)
Massima numero 1716
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  07/02/1963;  Decisione del  07/02/1963
Deposito del 16/02/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1715  1717


Titolo
SENT. 7/63 B. FILIAZIONE NATURALE - TUTELA GIURIDICA E SOCIALE. (COST., ART. 30, TERZO COMMA).

Testo
L'art. 30, terzo comma, della Costituzione, risponde alla esigenza di un orientamento legislativo a favore della filiazione illegittima, inteso ad eliminare posizioni dal punto di vista sociale e giuridico deteriori, compatibilmente con i diritti dei membri della famiglia legittima. La norma costituzionale predetta demanda pertanto al legislatore di assicurare alla filiazione non legittima ogni tutela giuridica personale e patrimoniale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 30

Altri parametri e norme interposte