Sentenza 7/1963 (ECLI:IT:COST:1963:7)
Massima numero 1717
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
07/02/1963; Decisione del
07/02/1963
Deposito del 16/02/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 7/63 C. FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLA PATERNITA' - FILIAZIONE ILLEGITTIMA - REGIME TRANSITORIO. (COD. CIV., ART. 123, 1x E 2x COMMA; ART. 136, SECONDO COMMA; COST., ARTT. 3 E 30).
SENT. 7/63 C. FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLA PATERNITA' - FILIAZIONE ILLEGITTIMA - REGIME TRANSITORIO. (COD. CIV., ART. 123, 1x E 2x COMMA; ART. 136, SECONDO COMMA; COST., ARTT. 3 E 30).
Testo
Sono costituzionalmente illegittime, in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost., le norme contenute nel primo comma dell'art. 123 delle disposizioni transitorie del codice civile, le quali, riguardo ai figli illegittimi nati anteriormente al 1x luglio 1939, data di entrata in vigore del Primo libro del codice civile, consentono una disparita'***************************** **************legittimi nati posteriormente alla data predetta, ammettendo le indagini per la dichiarazione giudiziale della paternita' soltanto nelle ipotesi prevedute nell'art. 189 del codice civile del 1865 e non in tutti i casi nei quali le indagini stesse sono prevedute dall'art. 269 del codice vigente. A norma dell'art. 27 nella parte della legge 11 marzo 1953, n. 87, alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 123, 1x comma, delle disposizioni transitorie del Codice civile, consegue l'illegittimita' altresi' del 2x comma dello stesso art. 123 (secondo il quale i figli naturali adulterini e incestuosi, nati anteriormente al 1x luglio 1939 e non legittimati a richiedere la dichiarazione giudiziale di paternita', hanno diritto agli alimenti ai sensi dell'art. 279 c.c.) e dell'art. 136, secondo comma, delle disposizioni transitorie (secondo cui i soggetti in questione hanno diritto di conseguire in sede di successione un assegno vitalizio).
Sono costituzionalmente illegittime, in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost., le norme contenute nel primo comma dell'art. 123 delle disposizioni transitorie del codice civile, le quali, riguardo ai figli illegittimi nati anteriormente al 1x luglio 1939, data di entrata in vigore del Primo libro del codice civile, consentono una disparita'***************************** **************legittimi nati posteriormente alla data predetta, ammettendo le indagini per la dichiarazione giudiziale della paternita' soltanto nelle ipotesi prevedute nell'art. 189 del codice civile del 1865 e non in tutti i casi nei quali le indagini stesse sono prevedute dall'art. 269 del codice vigente. A norma dell'art. 27 nella parte della legge 11 marzo 1953, n. 87, alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 123, 1x comma, delle disposizioni transitorie del Codice civile, consegue l'illegittimita' altresi' del 2x comma dello stesso art. 123 (secondo il quale i figli naturali adulterini e incestuosi, nati anteriormente al 1x luglio 1939 e non legittimati a richiedere la dichiarazione giudiziale di paternita', hanno diritto agli alimenti ai sensi dell'art. 279 c.c.) e dell'art. 136, secondo comma, delle disposizioni transitorie (secondo cui i soggetti in questione hanno diritto di conseguire in sede di successione un assegno vitalizio).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 30
Altri parametri e norme interposte