Sentenza 8/1963 (ECLI:IT:COST:1963:8)
Massima numero 1718
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del
07/02/1963; Decisione del
07/02/1963
Deposito del 16/02/1963; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 8/63. PRESTAZIONI PERSONALI - SERVIZIO MILITARE - COSTITUZIONE, ART. 52, SECONDO COMMA - INTERPRETAZIONE. LAVORO - POSIZIONE DI LAVORO DEL CITTADINO - ART. 52, SECONDO COMMA COST. - SERVIZIO MILITARE DI LEVA - DIRITTO ALL'INDENNITA' DI ANZIANITA' - LIMITAZIONE - ART. 1, SECONDO COMA, D.L.C.P.S. 13 SETTEMBRE 1946, N. 303 - ILLEGITTIMITA'.
SENT. 8/63. PRESTAZIONI PERSONALI - SERVIZIO MILITARE - COSTITUZIONE, ART. 52, SECONDO COMMA - INTERPRETAZIONE. LAVORO - POSIZIONE DI LAVORO DEL CITTADINO - ART. 52, SECONDO COMMA COST. - SERVIZIO MILITARE DI LEVA - DIRITTO ALL'INDENNITA' DI ANZIANITA' - LIMITAZIONE - ART. 1, SECONDO COMA, D.L.C.P.S. 13 SETTEMBRE 1946, N. 303 - ILLEGITTIMITA'.
Testo
L'art. 52, secondo comma, della Costituzione, nel disporre che l'adempimento del servizio militare non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, si riferisce tanto al servizio prestato in adempimento degli obblighi di leva quanto agli eventuali richiami alle armi; ed il concetto di "posizione di lavoro" non deve essere considerato equivalente a quello di posto di lavoro, cosi' da attribuire alla norma costituzionale il solo significato di garanzia dell'occupazione, ma comprende anche il diritto all'indennita' di anzianita', quale che sia la natura, la funzione o la misura di essa. Di conseguenza e' costituzionalmente illegittima la norma contenuta nell'articolo 1, secondo comma del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303, potendo essere interpretata nel senso di subordinare ad una clausola contrattuale, e quindi di limitare, il diritto del lavoratore al computo, agli effetti dell'anzianita', del tempo trascorso in servizio militare di leva.
L'art. 52, secondo comma, della Costituzione, nel disporre che l'adempimento del servizio militare non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, si riferisce tanto al servizio prestato in adempimento degli obblighi di leva quanto agli eventuali richiami alle armi; ed il concetto di "posizione di lavoro" non deve essere considerato equivalente a quello di posto di lavoro, cosi' da attribuire alla norma costituzionale il solo significato di garanzia dell'occupazione, ma comprende anche il diritto all'indennita' di anzianita', quale che sia la natura, la funzione o la misura di essa. Di conseguenza e' costituzionalmente illegittima la norma contenuta nell'articolo 1, secondo comma del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303, potendo essere interpretata nel senso di subordinare ad una clausola contrattuale, e quindi di limitare, il diritto del lavoratore al computo, agli effetti dell'anzianita', del tempo trascorso in servizio militare di leva.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 52
co. 2
Altri parametri e norme interposte