Sentenza 9/1963 (ECLI:IT:COST:1963:9)
Massima numero 1719
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del  07/02/1963;  Decisione del  07/02/1963
Deposito del 16/02/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1720  1721


Titolo
SENT. 9/63 A B C. RIFORMA FONDIARIA - RIFERIMENTO AI DATI CATASTALI CORRISPONDENTI ALLA REALTA' DI FATTO AL 15 NOVEMBRE 1949 - D.P.R. 29 NOVEMBRE 1952, N. 2635 - ATTO EMESSO SULLA BASE DI DATI CATASTALI NON RISPONDENTI ALLA REALE CONSISTENZA DELLA PROPRIETA' AL 15 NOVEMBRE 1949 - ACCERTAMENTO DELLA NON RISPONDENZA CON DECISIONE DELLA COMMISSIONE CENSUARIA - RETROATTIVITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEL DECRETO DI ESPROPRIO. (COSTITUZIONE, ART. 76; LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841, ART. 4).

Testo
I dati catastali cui deve farsi riferimento per l'assoggettabilita' allo scorporo e per la determinazione del quantitativo di terreno da scorporare, devono essere quelli corrispondenti alla realta' di fatto al 15 novembre 1949. Di conseguenza se il decreto di esproprio risulti emesso sulla base di dati catastali non rispondenti alla reale consistenza della proprieta' al 15 novembre 1949, deve esserne dichiarata la illegittimita' costituzionale (nel caso la non rispondenza dei dati catastali alla reale consistenza della proprieta' risultava dagli accertamenti della Commissione censuraria).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte