Sentenza 9/1963 (ECLI:IT:COST:1963:9)
Massima numero 1720
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del
07/02/1963; Decisione del
07/02/1963
Deposito del 16/02/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 9/63 D. RIFORMA FONDIARIA - LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841 - CONSISTENZA DELLA PROPRIETA' TERRIERA PRIVATA - VARIAZIONI CATASTALI NON DEFINITIVE ALLA DATA DEL 15 NOVEMBRE 1949 - INEFFICACIA.
SENT. 9/63 D. RIFORMA FONDIARIA - LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841 - CONSISTENZA DELLA PROPRIETA' TERRIERA PRIVATA - VARIAZIONI CATASTALI NON DEFINITIVE ALLA DATA DEL 15 NOVEMBRE 1949 - INEFFICACIA.
Testo
Le variazioni catastali apportate d'ufficio in epoca antecedente al 15 novembre 1949, e non divenute definitive alla data del decreto di esproprio, non possono essere considerate efficaci ai fini dello scorporo fondiario.
Le variazioni catastali apportate d'ufficio in epoca antecedente al 15 novembre 1949, e non divenute definitive alla data del decreto di esproprio, non possono essere considerate efficaci ai fini dello scorporo fondiario.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte