Sentenza 9/1963 (ECLI:IT:COST:1963:9)
Massima numero 1721
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del
07/02/1963; Decisione del
07/02/1963
Deposito del 16/02/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 9/63 E. RIFORMA FONDIARIA - ATTUAZIONE PRATICA AD OPERA DEGLI ENTI DI RIFORMA - OSSERVANZA DEI PRINCIPI POSTI IN SEDE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - NECESSITA' - INCONVENIENTI COLLEGATI ALLA BREVITA' DEL TERMINE PER L'ESPROPRIAZIONE - IRRILEVANZA.
SENT. 9/63 E. RIFORMA FONDIARIA - ATTUAZIONE PRATICA AD OPERA DEGLI ENTI DI RIFORMA - OSSERVANZA DEI PRINCIPI POSTI IN SEDE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - NECESSITA' - INCONVENIENTI COLLEGATI ALLA BREVITA' DEL TERMINE PER L'ESPROPRIAZIONE - IRRILEVANZA.
Testo
Gli eventuali inconvenienti, peraltro marginali e collegati alla necessaria brevita' del termine per l'espropriazione, verificatesi nell'opera degli Enti di riforma fondiaria per l'osservanza dei principi posti in sede di legittimita' costituzionale, non possono indurre a modificare i principi stessi, che riflettono il sistema della legge secondo il suo inquadramento razionale nell'ordinamento giuridico e gli scopi di essa. V. Sent. 25/61
Gli eventuali inconvenienti, peraltro marginali e collegati alla necessaria brevita' del termine per l'espropriazione, verificatesi nell'opera degli Enti di riforma fondiaria per l'osservanza dei principi posti in sede di legittimita' costituzionale, non possono indurre a modificare i principi stessi, che riflettono il sistema della legge secondo il suo inquadramento razionale nell'ordinamento giuridico e gli scopi di essa. V. Sent. 25/61
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte