Sentenza 10/1963 (ECLI:IT:COST:1963:10)
Massima numero 1722
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del
07/02/1963; Decisione del
07/02/1963
Deposito del 16/02/1963; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 10/63. DIRITTO ALLA DIFESA - ESTENSIONE. (COSTITUZIONE, ART. 24, SECONDO COMMA).
SENT. 10/63. DIRITTO ALLA DIFESA - ESTENSIONE. (COSTITUZIONE, ART. 24, SECONDO COMMA).
Testo
Il principio della inviolabilita' del diritto alla difesa, sancito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione, riguarda soltanto il giudizio e si riferisce alle garanzie assicurate a chi deve agire in giudizio o comunque subire un giudizio. Esso pertanto non si estende a momenti che siano anteriori al procedimento.
Il principio della inviolabilita' del diritto alla difesa, sancito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione, riguarda soltanto il giudizio e si riferisce alle garanzie assicurate a chi deve agire in giudizio o comunque subire un giudizio. Esso pertanto non si estende a momenti che siano anteriori al procedimento.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte