Ordinanza 11/1963 (ECLI:IT:COST:1963:11)
Massima numero 1723
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  07/02/1963;  Decisione del  07/02/1963
Deposito del 16/02/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 11/63. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - OGGETTO - COMPETENZA DEL GIUDICE A QUO. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23). CINEMATOGRAFIA - CENSURA - DIVIETO DI PROIEZIONE PER MANCATA CONCESSIONE DEL NULLA OSTA - QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATE NEI CONFRONTI DI NORME VIGENTI IN MATERIA DI CENSURA E DI PUBBLICA SICUREZZA - JUS SUPERVENIENS - LEGGE 21 APRILE 1962, N. 161, SULLA REVISIONE DEI FILMIS E DEI LAVORI TEATRALI - NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA - NECESSITA' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Quando nelle more del giudizio dinanzi la Corte costituzionale e' stata pubblicata una legge che disciplina ex novo tutta la materia regolata dalla legge della cui legittimita' costituzionale si discute, appare necessario che il giudice a quo riesamini - alla luce delle nuove disposizioni - la rilevanza della risoluzione della questione per la definizione del procedimento principale. (Specie: legge 21 aprile 1962, n. 161, sulla revisione dei filmis e dei lavori teatrali pubblicata nelle more del giudizio di legittimita' costituzionale delle norme sulla censura cinematografica - dal R.D. 24 settembre 1923, n. 3287, fino alla legge 20 dicembre 1961, n. 1312).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21

Costituzione  art. 17

Altri parametri e norme interposte