Sentenza 12/1963 (ECLI:IT:COST:1963:12)
Massima numero 1724
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  07/02/1963;  Decisione del  07/02/1963
Deposito del 16/02/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1725  1726  1727  1728  1729  1730


Titolo
SENT. 12/63 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - MANCATO INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SARDA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONCERNENTE L'IMPUGNAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE - ASSERITA INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO - ESCLUSIONE.

Testo
Va respinta l'eccezione di inammissibilita' del ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti di una legge regionale sarda per mancata partecipazione del Presidente della Regione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, concernente l'impugnazione della legge stessa. Anche a prescindere dall'indagine circa gli effetti sulla validita' delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri del mancato intervento alle sue sedute del Presidente della Giunta regionale, nei casi previsti dall'art. 47, ultimo comma, dello Statuto sardo, non puo' esser dubbio che l'intervento medesimo non sia richiesto allorche' il Governo deliberi sul promuovimento della questione di legittimita' o di quella di merito nei confronti di una legge deliberata dal Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto, in quanto e' da escludere che le deliberazioni in tal senso (rivolte come sono ad ottenere il rispetto o della sfera di competenza riservata allo Stato, o dei principi sanciti dalla Costituzione, o degli interessi nazionali) possano riguardare "particolarmente" la Regione, e cosi' realizzare la condizione che l'art. 47 richiede per l'intervento in parola. D'altronde la possibilita' per il Presidente della Regione di illustrare il proprio punto di vista sui rilievi sollevati dal Governo viene pienamente soddisfatta attraverso la procedura del riesame prescritta dall'art. 33 dello Statuto, in seguito al rinvio che di essa dispone il Governo; riesame che, quando si concluda con la riapprovazione, consente di mettere in evidenza tutti i motivi atti a contrastare le censure sollevate dagli organi statali, sicche' null'altro puo' rimanere al Presidente regionale di aggiungere ad essi.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte