Sentenza 12/1963 (ECLI:IT:COST:1963:12)
Massima numero 1727
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  07/02/1963;  Decisione del  07/02/1963
Deposito del 16/02/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1724  1725  1726  1728  1729  1730


Titolo
SENT. 12/63 D. REGIONI - MINIERE - IDROCARBURI - INCLUSIONE NEL PATRIMONIO INDISPONIBILE - LEGISLAZIONE SARDA IN MATERIA.

Testo
I giacimenti di idrocarburi, i quali formano parte, a tenore dell'art. 826 Codice civile, del patrimonio indisponibile dello Stato, sono passati, serbando lo stesso carattere, alla Regione sarda, in virtu' dell'art. 14 legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, di approvazione dello Statuto. Tale riserva costituzionale di proprieta' offre la possibilita' all'ente che ne e' titolare, o di procedere direttamente alle ricerche (ed all'eventuale coltivazione della miniera), secondo e' previsto dall'art. 13 legge statale 29 luglio 1927, n. 1443 (non esclusa, ma anzi espressamente considerata dall'art. 43 della Costituzione, e implicitamente dall'art. 41, che fa riferimento in genere all'attivita' economica "pubblica"), o invece di affidarla a privati concessionari. In relazione al predetto art. 14, l'art. 3, lett. m, dello Statuto ha attribuito alla Regione la competenza primaria di legiferare nella materia delle miniere, sicche' a svolgimento della medesima, si e' potuto emanare prima una legge regionale integrativa delle norme statali in materia, in data 7 maggio 1952, n. 15, e poi la legge organica 19 dicembre 1959, n. 20, che disciplina in modo autonomo rispetto alla legge statale 11 gennaio 1957, n. 6, la ricerca e coltivazione degli idrocarburi, adottando il sistema dell'utilizzazione mediante concessioni traslative.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 43

Altri parametri e norme interposte