Ordinamento penitenziario - Detenzione domiciliare speciale - Concessione alle condannate madri di figli affetti da handicap grave ritualmente accertato ai sensi della legge n. 104 del 1992 - Omessa previsione - Disparità di trattamento rispetto alle condannate madri di figli minori di anni dieci, nonché violazione dei principi di protezione e pieno sviluppo dei soggetti deboli e della tutela della maternità - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3, primo e secondo comma, e 31, secondo comma, Cost. - l'art. 47-quinquies, comma 1, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede la concessione della detenzione domiciliare speciale anche alle condannate madri di figli affetti da handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, ritualmente accertato in base alla medesima legge. Il limite di età dei dieci anni previsto dalla disposizione censurata dalla Corte di cassazione per l'accesso alla detenzione domiciliare speciale della condannata madre contrasta, quando si tratti di figlio gravemente disabile, con i principi di eguaglianza e di protezione e pieno sviluppo dei soggetti deboli, unitamente a quello di tutela della maternità, cioè del legame tra madre e figlio che non si esaurisce dopo le prime fasi di vita del bambino. Analogamente a quanto affermato nella sentenza n. 350 del 2003, infatti, la detenzione domiciliare speciale - finalizzata principalmente, come quella ordinaria, a tutelare il figlio, terzo incolpevole e bisognoso del rapporto quotidiano e delle cure del detenuto - deve estendersi al figlio portatore di disabilità grave, il quale si trova sempre in condizioni di particolare vulnerabilità fisica e psichica indipendentemente dall'età. Fermi restando gli altri requisiti richiesti (assenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti ovvero, nei casi previsti dal comma 1-bis, di ulteriori delitti o di fuga), il tribunale di sorveglianza, in sede di valutazione in concreto dei presupposti di concessione della misura e di determinazione delle concrete modalità del suo svolgimento, sarà chiamato a contemperare le esigenze di cura del disabile con quelle parimenti imprescindibili di difesa sociale e di contrasto alla criminalità. (Precedenti citati: sentenza n. 350 del 2003, che ha esteso la detenzione domiciliare ordinaria alla madre condannata, e, nei casi consentiti, al padre condannato conviventi con un figlio portatore di handicap totalmente invalidante; sentenze n. 187 del 2019, n. 99 del 2019, n. 211 del 2018, n. 76 del 2017 e n. 239 del 2014).
Le misure della detenzione domiciliare ordinaria e speciale, oltre che alla rieducazione del condannato, sono primariamente indirizzate a consentire la cura dei figli e a preservarne il rapporto con la madre. (Precedenti citati: sentenze n. 211 del 2018, n. 76 del 2017, n. 239 del 2014, n. 177 del 2009 e n. 350 del 2003).
Le relazioni umane, specie di tipo familiare, sono fattori determinanti per il pieno sviluppo e la tutela effettiva delle persone più fragili, e ciò in base al principio personalista garantito dalla Costituzione, letto anche alla luce degli strumenti internazionali, tra i quali soprattutto la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Una tutela piena dei soggetti deboli richiede infatti anche la continuità delle relazioni costitutive della personalità umana; inoltre, il diritto del disabile di ricevere assistenza nell'àmbito della sua comunità di vita rappresenta il fulcro delle tutele apprestate dal legislatore e finalizzate a rimuovere gli ostacoli suscettibili di impedire il pieno sviluppo della persona umana. (Precedenti citati: sentenze n. 83 del 2019, n. 232 del 2018, n. 2 del 2016 e n. 203 del 2013).