Sentenza 12/1963 (ECLI:IT:COST:1963:12)
Massima numero 1728
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
07/02/1963; Decisione del
07/02/1963
Deposito del 16/02/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 12/63 E. LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA - COSTITUZIONE ART. 41 - NOZIONE - AUTONOMIA DEL PRIVATO - UTILITA' GENERALE - INDUSTRIALIZZAZIONE DELLA REGIONE SARDA. REGIONE SARDA - MINIERE - IDROCARBURI - LEGGE REGIONALE SARDA 26 OTTOBRE 1961 - ONERE PER IL CONCESSIONARIO DI PROCEDERE ALLA RAFFINAZIONE IN IMPIANTI SITUATI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE.
SENT. 12/63 E. LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA - COSTITUZIONE ART. 41 - NOZIONE - AUTONOMIA DEL PRIVATO - UTILITA' GENERALE - INDUSTRIALIZZAZIONE DELLA REGIONE SARDA. REGIONE SARDA - MINIERE - IDROCARBURI - LEGGE REGIONALE SARDA 26 OTTOBRE 1961 - ONERE PER IL CONCESSIONARIO DI PROCEDERE ALLA RAFFINAZIONE IN IMPIANTI SITUATI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE.
Testo
La legge regionale sarda 26 ottobre 1961 concernente "l'utilizzazione locale degli idrocarburi provenienti dalle coltivazioni in Sardegna", stabilendo che nei disciplinari delle concessioni accordate ai sensi della legge regionale sarda 19 dicembre 1959, n. 20, sara' inserita una clausola che impegni i concessionari a costruire ed esercire entro un termine fissato, a pena di decadenza, un impianto di raffinazione, nel territorio della Regione, del minerale prodotto, se la produzione di idrocarburi raggiunga nell'Isola un dato quantitativo complessivo annuale e sempre che le riserve siano tali da assicurare l'alimentazione dell'impianto per un congruo numero di anni, non contrasta con l'art. 41 della Costituzione sotto il profilo della soppressione dell'autonomia del privato nella creazione ed organizzazione delle imprese industriali. La fattispecie prevista dell'art. 41 della Costituzione attiene infatti alle garanzie necessarie a preservare la liberta' di scelta e di svolgimento delle attivita' economiche proprie dei privati da interventi che la restringano in modo arbitrario, mentre quella regolata dalla legge regionale sarda 26 ottobre 1961 riguarda una situazione del tutto diversa: quella cioe' dei privati che, in virtu' di una trasmissione di poteri propri della pubblica autorita', vengono ad essere abilitati all'esercizio di attivita' altrimenti loro precluse, ed a godere cosi' di un ampliamento della loro sfera giuridica, pur nei limiti e secondo le condizioni ritenute dal concedente necessarie alla salvaguardia degli interessi pubblici legati all'utilizzazione del bene. Tale legge regionale sarda ha quali suoi destinatari gli organi amministrativi della Regione stessa, obbligandoli a condizionare le concessioni di coltivazione dei giacimenti di olii minerali alla accettazione da parte degli aspiranti alle medesime di una clausola (in aggiunta alle altre previste dalla legge regionale n. 20 del 1959) secondo cui - ove si verifichino le evenienze previste dalla legge stessa - rimangono vincolati a procedere alla raffinazione del prodotto in loco prima di poterne disporre la vendita. Cio' allo scopo, di evidente pubblica utilita', di incrementare il processo di industrializzazione della Regione, al quale e' affidato, in via principale, il superamento dell'attuale stato di depressione economica in cui essa versa. Pertanto, tale legge non deroga sostanzialmente alla norma dell'art. 10 cit. legge regionale n. 20 del 1959, che, in conformita' ad un principio di carattere generale, attribuisce al permissionario di ricerche minerarie la proprieta' del prodotto ricavato, poiche' invece si limita a richiedere da lui, al momento della concessione, e quindi prima ancora che sorga la pretesa da parte sua al conseguimento di tale proprieta' che il prodotto a lui spettante non possa essere ceduto se non dopo che ne sia avvenuta la raffinazione, e detta cosi' una disciplina, che al di fuori dell'ambito dell'applicazione dei principi dell'art. 41 della Costituzione, esaurisce i suoi effetti nella sfera dei rapporti d'indole sostanzialmente contrattuale fra la Regione ed i concessionari, rimanendo condizionata alla libera accettazione da parte di questi ultimi.
La legge regionale sarda 26 ottobre 1961 concernente "l'utilizzazione locale degli idrocarburi provenienti dalle coltivazioni in Sardegna", stabilendo che nei disciplinari delle concessioni accordate ai sensi della legge regionale sarda 19 dicembre 1959, n. 20, sara' inserita una clausola che impegni i concessionari a costruire ed esercire entro un termine fissato, a pena di decadenza, un impianto di raffinazione, nel territorio della Regione, del minerale prodotto, se la produzione di idrocarburi raggiunga nell'Isola un dato quantitativo complessivo annuale e sempre che le riserve siano tali da assicurare l'alimentazione dell'impianto per un congruo numero di anni, non contrasta con l'art. 41 della Costituzione sotto il profilo della soppressione dell'autonomia del privato nella creazione ed organizzazione delle imprese industriali. La fattispecie prevista dell'art. 41 della Costituzione attiene infatti alle garanzie necessarie a preservare la liberta' di scelta e di svolgimento delle attivita' economiche proprie dei privati da interventi che la restringano in modo arbitrario, mentre quella regolata dalla legge regionale sarda 26 ottobre 1961 riguarda una situazione del tutto diversa: quella cioe' dei privati che, in virtu' di una trasmissione di poteri propri della pubblica autorita', vengono ad essere abilitati all'esercizio di attivita' altrimenti loro precluse, ed a godere cosi' di un ampliamento della loro sfera giuridica, pur nei limiti e secondo le condizioni ritenute dal concedente necessarie alla salvaguardia degli interessi pubblici legati all'utilizzazione del bene. Tale legge regionale sarda ha quali suoi destinatari gli organi amministrativi della Regione stessa, obbligandoli a condizionare le concessioni di coltivazione dei giacimenti di olii minerali alla accettazione da parte degli aspiranti alle medesime di una clausola (in aggiunta alle altre previste dalla legge regionale n. 20 del 1959) secondo cui - ove si verifichino le evenienze previste dalla legge stessa - rimangono vincolati a procedere alla raffinazione del prodotto in loco prima di poterne disporre la vendita. Cio' allo scopo, di evidente pubblica utilita', di incrementare il processo di industrializzazione della Regione, al quale e' affidato, in via principale, il superamento dell'attuale stato di depressione economica in cui essa versa. Pertanto, tale legge non deroga sostanzialmente alla norma dell'art. 10 cit. legge regionale n. 20 del 1959, che, in conformita' ad un principio di carattere generale, attribuisce al permissionario di ricerche minerarie la proprieta' del prodotto ricavato, poiche' invece si limita a richiedere da lui, al momento della concessione, e quindi prima ancora che sorga la pretesa da parte sua al conseguimento di tale proprieta' che il prodotto a lui spettante non possa essere ceduto se non dopo che ne sia avvenuta la raffinazione, e detta cosi' una disciplina, che al di fuori dell'ambito dell'applicazione dei principi dell'art. 41 della Costituzione, esaurisce i suoi effetti nella sfera dei rapporti d'indole sostanzialmente contrattuale fra la Regione ed i concessionari, rimanendo condizionata alla libera accettazione da parte di questi ultimi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte