Sentenza 12/1963 (ECLI:IT:COST:1963:12)
Massima numero 1729
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
07/02/1963; Decisione del
07/02/1963
Deposito del 16/02/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 12/63 F. LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA - COSTITUZIONE ART. 41 - PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE - REGIONI - POTESTA' NORMATIVA - RISERVA ALLO STATO DELLA FORMULAZIONE DI PROGRAMMI ECONOMICI - LEGGE REGIONALE SARDA 26 OTTOBRE 1961.
SENT. 12/63 F. LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA - COSTITUZIONE ART. 41 - PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE - REGIONI - POTESTA' NORMATIVA - RISERVA ALLO STATO DELLA FORMULAZIONE DI PROGRAMMI ECONOMICI - LEGGE REGIONALE SARDA 26 OTTOBRE 1961.
Testo
La legge regionale sarda 26 ottobre 1961, concernente "l'utilizzazione locale degli idrocarburi provenienti dalle coltivazioni in Sardegna", non contrasta con l'art. 41 della Costituzione sotto il profilo della violazione del principio della riserva di legge esclusivamente statale imposta per gli interventi limitativi della liberta' di iniziativa economica, in quanto non ricorrono in detta legge ipotesi di interventi limitativi di tale genere, ne' vengono formulati programmi economici. La legislazione relativa alla formulazione di programmi economici e' riservata allo Stato (secondo un principio che, per la Regione sarda, risulta riaffermato dall'art. 13 dello Statuto) ed e' suscettibile di venire svolta dalla Regione solo nei limiti e secondo le direttive fissate con leggi dello Stato.
La legge regionale sarda 26 ottobre 1961, concernente "l'utilizzazione locale degli idrocarburi provenienti dalle coltivazioni in Sardegna", non contrasta con l'art. 41 della Costituzione sotto il profilo della violazione del principio della riserva di legge esclusivamente statale imposta per gli interventi limitativi della liberta' di iniziativa economica, in quanto non ricorrono in detta legge ipotesi di interventi limitativi di tale genere, ne' vengono formulati programmi economici. La legislazione relativa alla formulazione di programmi economici e' riservata allo Stato (secondo un principio che, per la Regione sarda, risulta riaffermato dall'art. 13 dello Statuto) ed e' suscettibile di venire svolta dalla Regione solo nei limiti e secondo le direttive fissate con leggi dello Stato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte