Sentenza 12/1963 (ECLI:IT:COST:1963:12)
Massima numero 1730
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
07/02/1963; Decisione del
07/02/1963
Deposito del 16/02/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 12/63 G. REGIONI - COSTITUZIONE ART. 120 - FUNZIONE DI LIMITE SIA PER LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO CHE PER QUELLE A STATUTO SPECIALE. REGIONE SARDA - MINIERE - IDROCARBURI - RAFFINAZIONE - LEGGE REGIONALE SARDA 26 OTTOBRE 1961.
SENT. 12/63 G. REGIONI - COSTITUZIONE ART. 120 - FUNZIONE DI LIMITE SIA PER LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO CHE PER QUELLE A STATUTO SPECIALE. REGIONE SARDA - MINIERE - IDROCARBURI - RAFFINAZIONE - LEGGE REGIONALE SARDA 26 OTTOBRE 1961.
Testo
Il principio sancito nell'art. 120 della Costituzione rientra fra quelli fondamentali perche' necessari a garantire l'unita' e l'indivisibilita' della Repubblica, secondo si desume dall'art. 5 della Costituzione, e quindi si pone quale limite assoluto di ogni specie di autonomia, trovando applicazione non solo nei riguardi delle Regioni a Statuto ordinario, ma anche di quelle a Statuto speciale. La legge regionale sarda 26 ottobre 1961, concernente "l'utilizzazione locale degli idrocarburi provenienti dalle coltivazioni in Sardegna" non contrasta con l'art. 120 della Costituzione, che inibisce ogni misura rivolta a sottrarre coattivamente determinati beni economici al naturale movimento richiesto dalle esigenze della produzione, del commercio o del consumo, quali sono regolate dalle leggi dell'economia. Violazione si sarebbe verificata ove tale legge avesse imposto a privati produttori che la lavorazione o trasformazione di generi ricavati dalla loro attivita' fosse da effettuare esclusivamente nell'ambito del territorio regionale, ma nessuna censura e' invece da sollevare allorche' la sospensione dell'immissione nel commercio di un dato prodotto della natura fino a quando esso non sia stato sottoposto a lavorazione o trasformazione venga effettuata dal medesimo soggetto proprietario del prodotto stesso. Cio' che appunto si verifica per la legge in contestazione, che affida al concessionario del giacimento quello stesso potere-dovere di trasformazione in loco che la regione avrebbe potuto attribuire a se stessa, nel caso di assunzione diretta della gestione del giacimento medesimo. Questa sottrazione temporanea del prodotto grezzo alla circolazione, fino all'avvenuta sua raffinazione, trova sufficiente ed idonea giustificazione in un calcolo di convenienza effettuato dalla Regione. Salvi sempre rimanendo nei confronti dei provvedimenti regionali che dispongano in tal modo i limiti di carattere giuridico che sono necessari a coordinare l'attivita' esplicata dalla Regione nel campo della produzione degli idrocarburi con gli interessi nazionali con essa interferenti. I limiti dell'art. 120 (a voler prescindere da quelli piu' penetranti che sono da far valere nel caso di lesione dell'interesse nazionale) potrebbero venire in considerazione solo quando si rendesse palese che gli oneri imposti al concessionario fossero di tale natura da scoraggiare dall'assunzione delle concessioni, cosi' da ripercuotersi dannosamente sulla produzione nazionale della energia.
Il principio sancito nell'art. 120 della Costituzione rientra fra quelli fondamentali perche' necessari a garantire l'unita' e l'indivisibilita' della Repubblica, secondo si desume dall'art. 5 della Costituzione, e quindi si pone quale limite assoluto di ogni specie di autonomia, trovando applicazione non solo nei riguardi delle Regioni a Statuto ordinario, ma anche di quelle a Statuto speciale. La legge regionale sarda 26 ottobre 1961, concernente "l'utilizzazione locale degli idrocarburi provenienti dalle coltivazioni in Sardegna" non contrasta con l'art. 120 della Costituzione, che inibisce ogni misura rivolta a sottrarre coattivamente determinati beni economici al naturale movimento richiesto dalle esigenze della produzione, del commercio o del consumo, quali sono regolate dalle leggi dell'economia. Violazione si sarebbe verificata ove tale legge avesse imposto a privati produttori che la lavorazione o trasformazione di generi ricavati dalla loro attivita' fosse da effettuare esclusivamente nell'ambito del territorio regionale, ma nessuna censura e' invece da sollevare allorche' la sospensione dell'immissione nel commercio di un dato prodotto della natura fino a quando esso non sia stato sottoposto a lavorazione o trasformazione venga effettuata dal medesimo soggetto proprietario del prodotto stesso. Cio' che appunto si verifica per la legge in contestazione, che affida al concessionario del giacimento quello stesso potere-dovere di trasformazione in loco che la regione avrebbe potuto attribuire a se stessa, nel caso di assunzione diretta della gestione del giacimento medesimo. Questa sottrazione temporanea del prodotto grezzo alla circolazione, fino all'avvenuta sua raffinazione, trova sufficiente ed idonea giustificazione in un calcolo di convenienza effettuato dalla Regione. Salvi sempre rimanendo nei confronti dei provvedimenti regionali che dispongano in tal modo i limiti di carattere giuridico che sono necessari a coordinare l'attivita' esplicata dalla Regione nel campo della produzione degli idrocarburi con gli interessi nazionali con essa interferenti. I limiti dell'art. 120 (a voler prescindere da quelli piu' penetranti che sono da far valere nel caso di lesione dell'interesse nazionale) potrebbero venire in considerazione solo quando si rendesse palese che gli oneri imposti al concessionario fossero di tale natura da scoraggiare dall'assunzione delle concessioni, cosi' da ripercuotersi dannosamente sulla produzione nazionale della energia.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 120
co. 5
Altri parametri e norme interposte