Ordinanza 14/1963 (ECLI:IT:COST:1963:14)
Massima numero 1732
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  05/03/1963;  Decisione del  05/03/1963
Deposito del 16/03/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 14/63. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ASSISTENZA E PREVIDENZA - INVALIDITA' E VECCHIAIA ECCESSO DI DELEGA - ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 12 AGOSTO 1962, N. 1338 - JUS SUPERVENIENS - NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA - NECESSITA' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).

Testo
Gli atti del giudizio presso la Corte costituzionale vanno restituiti al giudice a quo, quando la norma denunciata di incostituzionalita' sia stata sostituita da altre disposizioni e, nelle more del giudizio, sia stata emanata una nuova legge, che riordina la materia a cui si riferisce la contestazione. Il giudice a quo deve procedere in questo caso a un nuovo esame della rilevanza della questione di costituzionalita' e precisare quali norme delle varie leggi succedutesi ritenga eventualmente illegittime.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte

legge  04/04/1952  n. 218  art. 27  

legge  04/04/1952  n. 218  art. 37