Sentenza 19/2020 (ECLI:IT:COST:2020:19)
Massima numero 41591
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  30/01/2020;  Decisione del  30/01/2020
Deposito del 14/02/2020; Pubblicazione in G. U. 19/02/2020
Massime associate alla pronuncia:  41592


Titolo
Processo penale - Decreto di giudizio immediato - Requisiti - Avviso all'imputato della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova - Omessa previsione - Violazione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost. - l'art. 456, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il decreto che dispone il giudizio immediato contenga l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova. La disposizione censurata dal Tribunale militare di Roma viola il diritto di difesa in quanto, come già affermato in relazione al procedimento per decreto, anche nel giudizio immediato il termine entro cui chiedere i riti alternativi a contenuto premiale (quindici giorni dalla notifica del relativo decreto) è anticipato rispetto al dibattimento, con la conseguenza che, essendo il termine stabilito a pena di decadenza, la mancanza dell'avvertimento può determinare un pregiudizio irreparabile della facoltà di accedere al rito speciale della messa alla prova. Dalla declaratoria di illegittimità costituzionale discende che l'omissione dell'avviso non potrà che integrare una nullità di ordine generale ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Precedenti citati: sentenze n. 201 del 2016 e n. 148 del 2004).

La sospensione del procedimento con messa alla prova si configura come un istituto di natura sia sostanziale, laddove dà luogo all'estinzione del reato, sia processuale, consistente in un nuovo procedimento speciale, alternativo al giudizio. (Precedenti citati: sentenze n. 131 del 2019, n. 91 del 2018, n. 201 del 2016 e n. 240 del 2015).

La richiesta di riti alternativi costituisce anch'essa una modalità, tra le più qualificanti, di esercizio del diritto di difesa. (Precedenti citati: sentenze n. 201 del 2016, n. 237 del 2012, n. 219 del 2004, n. 148 del 2004 e n. 497 del 1995).



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 456  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte