Ordinanza 23/1963 (ECLI:IT:COST:1963:23)
Massima numero 1742
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  05/03/1963;  Decisione del  05/03/1963
Deposito del 16/03/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 23/63. ELEZIONI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CONTROVERSIE ELETTORALI - ATTRIBUZIONE DI POTESTA' GIURISDIZIONALE AI CONSIGLI COMUNALI - ART. 82 D.P.R. N. 570 DEL 1960 - CONTRASTO CON ARTT. 102, 103, 104 COST. - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DICHIARATA NON FONDATA CON PRECEDENTE SENTENZA DELLA CORTE - RIPROPOSIZIONE - ORDINANZA DI MANIFESTA INFONDATEZZA. (COSTITUZIONE, ARTT. 102, 103, 104; T.U. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ART. 82: LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ARTT. 26, SECONDO COMMA, 29; NORME INTEGRATIVE, ART. 9, SECONDO COMMA).

Testo
V. Sent. 24/56 D. (La fattispecie concerne la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 82 T.U. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento agli artt. 102, 103 e 104 Cost., dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza 13 novembre 1962, n. 92, cui e' seguita l'ordinanza n. 120 del 20 dicembre 1962. La Corte ha rilevato che delle ragioni addotte alcune erano state valutate nel precedente giudizio, e le altre, attenendo a singolarita' delle giurisdizioni dei Consigli comunali, non assurgono a motivi di legittimita' costituzionale della norma impugnata).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 103

Costituzione  art. 104

Altri parametri e norme interposte