Ordinanza 25/1963 (ECLI:IT:COST:1963:25)
Massima numero 1744
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del
05/03/1963; Decisione del
05/03/1963
Deposito del 16/03/1963; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 25/63. TRIBUTI LOCALI - COMMISSIONI COMUNALI PER I TRIBUTI LOCALI - CARATTERE DI GIURISDIZIONI SPECIALI - ARTT. 278 SS. T.U. 14 SETTEMBRE 1931, N. 1175 - CONTRASTO CON ART. 102, E VI DISP. TRANS. COST. - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DICHIARATA NON FONDATA CON PRECEDENTE SENTENZA DELLA CORTE - RIPROPOSIZIONE - ORDINANZA DI MANIFESTA INFONDATEZZA. (COSTITUZIONE, ART. 102, DISP. TRANS. VI; T.U. 14 SETTEMBRE 1931, N. 1175, ARTT. 278 SS.; LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ARTT. 26, SECONDO COMMA, 29; NORME INTEGRATIVE, ART. 9, SECONDO COMMA).
ORD. 25/63. TRIBUTI LOCALI - COMMISSIONI COMUNALI PER I TRIBUTI LOCALI - CARATTERE DI GIURISDIZIONI SPECIALI - ARTT. 278 SS. T.U. 14 SETTEMBRE 1931, N. 1175 - CONTRASTO CON ART. 102, E VI DISP. TRANS. COST. - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DICHIARATA NON FONDATA CON PRECEDENTE SENTENZA DELLA CORTE - RIPROPOSIZIONE - ORDINANZA DI MANIFESTA INFONDATEZZA. (COSTITUZIONE, ART. 102, DISP. TRANS. VI; T.U. 14 SETTEMBRE 1931, N. 1175, ARTT. 278 SS.; LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ARTT. 26, SECONDO COMMA, 29; NORME INTEGRATIVE, ART. 9, SECONDO COMMA).
Testo
V. Sent. 24/56 D. (Nella fattispecie concerne la questione di legittimita', costituzionale delle commissioni tributarie comunali di cui agli artt. 278 ss., T.U. 14 settembre 1931, n. 1175, in riferimento all'art. 102 Cost. ed alla disp. VI. La Corte, nelle sentenze nn. 12 e 41 del 1957, aveva affermato che la sopravvivenza delle commissioni tributarie, delle quali riconosceva il carattere giurisdizionale, non contrasta con l'art. 102 e con la disp. VI Cost., e, nella sentenza n. 42 del 1961, seguita dall'ordinanza n. 42 del 1962, ha dichiarato non fondata la medesima questione in riferimento agli artt. 1, 5 e 101 Cost.).
V. Sent. 24/56 D. (Nella fattispecie concerne la questione di legittimita', costituzionale delle commissioni tributarie comunali di cui agli artt. 278 ss., T.U. 14 settembre 1931, n. 1175, in riferimento all'art. 102 Cost. ed alla disp. VI. La Corte, nelle sentenze nn. 12 e 41 del 1957, aveva affermato che la sopravvivenza delle commissioni tributarie, delle quali riconosceva il carattere giurisdizionale, non contrasta con l'art. 102 e con la disp. VI Cost., e, nella sentenza n. 42 del 1961, seguita dall'ordinanza n. 42 del 1962, ha dichiarato non fondata la medesima questione in riferimento agli artt. 1, 5 e 101 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 102
Costituzione
art.
Altri parametri e norme interposte