Ordinanza 26/1963 (ECLI:IT:COST:1963:26)
Massima numero 1745
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  05/03/1963;  Decisione del  05/03/1963
Deposito del 16/03/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 26/63. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - ESECUZIONE FISCALE - T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 209: INAMMISSIBILITA' DELLE OPPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 615-618 DEL CODICE PROC. CIVILE - ASSERITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 113 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA NEL SENSO DELLA NON FONDATEZZA - MANIFESTA INFONDATEZZA. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 26, SECONDO COMMA).

Testo
La Corte emana, in camera di consiglio, ordinanza di manifesta infondatezza della questione proposta, quando gia' con sentenza sia stata dichiarata non fondata la stessa questione di legittimita' costituzionale e non ricorrano motivi che possano giustificare una diversa decisione. Vedi anche: 24/56 D.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte