Ordinanza 32/1963 (ECLI:IT:COST:1963:32)
Massima numero 1751
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
05/03/1963; Decisione del
05/03/1963
Deposito del 16/03/1963; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 32/63. IMPOSTE E TASSE - FINANZA LOCALE - T.U. 14 SETTEMBRE 1931, N. 1175, ART. 285, SECONDO COMMA: PRINCIPIO DEL "SOLVE ET REPETE" - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA PER GIA' DICHIARATA ILLEGITTIMITA' DELLA NORMA IMPUGNATA. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 26, SECONDO COMMA). IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 209, SECONDO COMMA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 26, SECONDO COMMA).
ORD. 32/63. IMPOSTE E TASSE - FINANZA LOCALE - T.U. 14 SETTEMBRE 1931, N. 1175, ART. 285, SECONDO COMMA: PRINCIPIO DEL "SOLVE ET REPETE" - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA PER GIA' DICHIARATA ILLEGITTIMITA' DELLA NORMA IMPUGNATA. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 26, SECONDO COMMA). IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 209, SECONDO COMMA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 26, SECONDO COMMA).
Testo
La Corte costituzionale emana, in camera di consiglio, ordinanza di manifesta infondatezza della questione proposta quando trattasi di questione relativa a norme di cui e' gia' stata dichiarata la illegittimita' costituzionale. In tal caso l'infondatezza deriva dal fatto che, essendo sopraggiunta la cessazione della efficacia delle norme impugnate, la questione di legittimita' non e' piu' proponibile. La Corte emana, ordinanza di manifesta infondatezza della questione proposta, anche quando gia' con sentenza sia stata dichiarata non fondata la stessa questione di legittimita' costituzionale e non ricorrano i motivi che possano giustificare una diversa decisione.
La Corte costituzionale emana, in camera di consiglio, ordinanza di manifesta infondatezza della questione proposta quando trattasi di questione relativa a norme di cui e' gia' stata dichiarata la illegittimita' costituzionale. In tal caso l'infondatezza deriva dal fatto che, essendo sopraggiunta la cessazione della efficacia delle norme impugnate, la questione di legittimita' non e' piu' proponibile. La Corte emana, ordinanza di manifesta infondatezza della questione proposta, anche quando gia' con sentenza sia stata dichiarata non fondata la stessa questione di legittimita' costituzionale e non ricorrano i motivi che possano giustificare una diversa decisione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte