Ordinanza 38/1963 (ECLI:IT:COST:1963:38)
Massima numero 1757
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
05/03/1963; Decisione del
05/03/1963
Deposito del 16/03/1963; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
1965
Titolo
ORD. 38/63. SCIOPERO - ABBANDONO COLLETTIVO DEL LAVORO DA PARTE DI LAVORATORI ADDETTI AD IMPRESE DI SERVIZI PUBBLICI - CODICE PENALE ART. 330, PRIMA PARTE - NON CONTRASTA CON L'ART. 40 DELLA COSTITUZIONE - INAPPLICABILITA' DELLA SANZIONE AI LAVORATORI CONSIDERATI - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 38/63. SCIOPERO - ABBANDONO COLLETTIVO DEL LAVORO DA PARTE DI LAVORATORI ADDETTI AD IMPRESE DI SERVIZI PUBBLICI - CODICE PENALE ART. 330, PRIMA PARTE - NON CONTRASTA CON L'ART. 40 DELLA COSTITUZIONE - INAPPLICABILITA' DELLA SANZIONE AI LAVORATORI CONSIDERATI - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
La questione di legittimita' costituzionale riproposta dopo che sia intervenuta al riguardo una decisione della Corte costituzionale, per cui la norma denunciata non possa in conseguenza della sentenza stessa e nei limiti della medesima, trovare applicazione, va dichiarata manifestamente infondata con ordinanza, restando escluso che si proceda a nuovo giudizio da parte della Corte. (La fattispecie concerneva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 330, prima parte, c.p. in relazione all'art. 40 Cost. e la Corte costituzionale con sentenza 13 dicembre 1962 n. 123 aveva stabilito che le sanzioni penali previste in tale articolo del codice penale non potevano essere irrogate a carico dei lavoratori o addetti a imprese di servizi pubblici partecipanti ad uno sciopero). Cfr.: 24/56 C
La questione di legittimita' costituzionale riproposta dopo che sia intervenuta al riguardo una decisione della Corte costituzionale, per cui la norma denunciata non possa in conseguenza della sentenza stessa e nei limiti della medesima, trovare applicazione, va dichiarata manifestamente infondata con ordinanza, restando escluso che si proceda a nuovo giudizio da parte della Corte. (La fattispecie concerneva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 330, prima parte, c.p. in relazione all'art. 40 Cost. e la Corte costituzionale con sentenza 13 dicembre 1962 n. 123 aveva stabilito che le sanzioni penali previste in tale articolo del codice penale non potevano essere irrogate a carico dei lavoratori o addetti a imprese di servizi pubblici partecipanti ad uno sciopero). Cfr.: 24/56 C
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 40
Altri parametri e norme interposte